Diritto d’autore

I primi due commi dell’articolo L.111-1 del Codice della proprietà intellettuale definiscono il diritto d’autore come segue:

«L’autore di un’opera dello spirito gode su quest’ opera, per il solo fatto della sua creazione, di un diritto di proprietà immateriale esclusivo e opponibile a tutti.
Tale diritto comporta attributi di ordine intellettuale e morale nonché attributi di ordine patrimoniale, che sono determinati dai libri I e III del presente codice. »

A differenza del diritto dei marchi in cui l’espletamento delle formalità presso gli uffici di proprietà industriale consente di ottenere un titolo, che attesta la titolarità dei marchi registrati, la protezione attraverso il diritto d’autore non richiede l’espletamento di alcuna formalità particolare.

Il diritto d’autore nasce dalla sola creazione, la quale è tutelata solo a condizione di essere originale.

Una datazione dell’opera e un’identificazione del suo autore sono utili per consentire a quest’ ultimo di rivendicare i diritti d’autore ad essa collegati.

Il diritto d’autore è definito da due componenti, i diritti morali, da un lato, e i diritti patrimoniali, dall’altro.

I diritti morali Si intendono per tali: “il diritto al rispetto – per l’autore – del suo nome, della sua qualità e della sua opera” (comma 1 dell’articolo L.121-1 del Codice della proprietà intellettuale) ma anche dal diritto di divulgazione dell’opera, definito all’articolo L.121-2 dello stesso codice.

I diritti patrimoniali riguardano il diritto di sfruttamento dell’opera, che è composto dal diritto di rappresentazione e dal diritto di riproduzione (articolo L.122-1 del Codice della proprietà intellettuale):

– la rappresentazione consiste nella “comunicazione dell’opera al pubblico con qualsiasi mezzo” (articolo L.122-2 del Codice della proprietà intellettuale);

– la riproduzione è definita dall’articolo L.122-3 del Codice della proprietà intellettuale come “la fissazione materiale dell’opera con qualsiasi mezzo che consenta di comunicarla al pubblico in modo indiretto”.

Lo stesso articolo indica in seguito esempi di riproduzione: “Può essere effettuata in particolare mediante stampa, disegno, incisione, fotografia, stampaggio e qualsiasi processo delle arti grafiche e plastiche, registrazione meccanica, cinematografica o magnetica.”

Precisa inoltre che “Per le opere di architettura, la riproduzione consiste anche nell’esecuzione ripetuta di un piano o di un progetto tipo.”

I diritti patrimoniali comprendono anche:

– il diritto di seguito, ossia un diritto di remunerazione, il diritto di ricevere una percentuale al momento della rivendita dell’opera. Tale diritto riguarda esclusivamente le opere grafiche e plastiche;
– il diritto di distribuzione, ossia il diritto di distribuzione al pubblico, mediante vendita o altro, dell’originale dell’opera o di copie;
– il diritto d’uso, ossia il diritto di utilizzare l’opera;
– il diritto di adattamento, ossia il diritto di modificare l’opera;
– il diritto di prestito, ossia la messa a disposizione dell’opera per un uso di durata limitata;
– il diritto di noleggio, ossia il diritto di controllare il noleggio di un supporto sul quale l’opera è riprodotta.

I diritti morali dell’autore non sono trasferibili, in applicazione del comma 2 dell’articolo L.121-1 e dell’articolo L.121-2 del Codice della proprietà intellettuale.

In applicazione dell’articolo L.122-7 del Codice della proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali possono invece essere ceduti: “Il diritto di rappresentazione e il diritto di riproduzione sono trasferibili a titolo gratuito o a titolo oneroso”.

Solo i diritti di rappresentazione e riproduzione possono essere ceduti a titolo gratuito. Gli altri diritti patrimoniali dell’autore devono obbligatoriamente essere ceduti a titolo oneroso.

L’ordine di un’opera effettuato da un fornitore di servizi non include la cessione dei diritti d’autore relativi all’opera. Dovrà essere stipulato specificamente un contratto di cessione del diritto d’autore.

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