prezzo massimo
Se il diritto europeo e francese della concorrenza vietano la fissazione di prezzi minimi imposti, la pratica dei prezzi massimi imposti, come quella dei prezzi consigliati, è autorizzata da queste stesse legislazioni.
Pertanto, l’articolo 4 del Regolamento UE 330/2010 del 20 aprile 2010 stabilisce che il fornitore ha la possibilità ” imporre un prezzo di vendita massimo o raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano a un prezzo di vendita fisso o minimo sotto l’effetto di pressioni esercitate o incentivi da una delle parti ”
La fissazione di prezzi massimi imposti è inoltre implicitamente autorizzata dall’articolo L.442-5 del Codice di commercio, inquanto vieta solo la pratica dei prezzi minimi imposti.
La fissazione di prezzi di rivendita imposti consente all’affiliante di garantire un’omogeneità tariffaria all’interno della rete di franchising e di preservare così la coerenza della rete e dell’immagine del marchio.
La fissazione dei prezzi massimi consigliati dovrà quindi essere giustificata nel contratto di franchising dalla volontà di garantire un’omogeneità della politica tariffaria all’interno della rete, al fine di preservare l’immagine del marchio.
Va inoltre ricordato che l’affiliato conserva piena libertà nel fissare i propri prezzi di rivendita, nei limiti dei prezzi massimi comunicati
L’affiliante dovrà infine fare attenzione a non adottare alcuna pratica contrattuale che possa mettere in discussione questa libertà dell’affiliato di fissare i suoi prezzi di rivendita, che devono essere effettivi.