cessazione del contratto di franchising

Definizione

La risoluzione è definita come la risoluzione degli effetti di un contratto in una determinata data.
La risoluzione si applica ai contratti ad esecuzione successiva, vale a dire ai contratti la cui esecuzione delle obbligazioni è continua, e ai contratti ad esecuzione scaglionata.
Il contratto di franchising costituisce un contratto ad esecuzione successiva.

Tipi di risoluzione

Sorgono allora tre tipi di problemi:

  • la risoluzione amichevole: le parti concordano di porre fine agli effetti del contratto in una determinata data. La risoluzione amichevole è espressamente prevista dall’articolo 1134 comma 2 del codice civile ai sensi del quale gli accordi legalmente formati tra le parti “possono essere revocati solo con il loro consenso reciproco, o per le cause consentite dalla legge“.
  • la risoluzione giudiziale: è pronunciata dal giudice su richiesta di una delle parti. Una parte chiede la risoluzione del contratto quando ritiene che l’altra parte abbia commesso una violazione dei suoi obblighi contrattuali. La domanda di risoluzione giudiziale si basa sull’articolo 1184 del codice civile.
  • l risoluzione unilaterale di diritto per effetto della clausola risolutiva: le parti possono prevedere una clausola contrattuale ai sensi della quale decidono che il contratto sarà risolto di diritto – senza intervento del giudice – in caso di inadempimento da parte di una di esse dei propri obblighi. La clausola evita quindi il ricorso alla risoluzione giudiziaria per inadempimento.

L’attuazione della clausola risolutiva implica che il debitore dell’obbligazione sia stato preventivamente diffidato ad adempiere alla sua obbligazione. In caso di mancata esecuzione entro il termine impartito al debitore, il contratto sarà risolto di diritto.

La risoluzione automatica può anche essere immediata quando la gravità del comportamento di una delle parti lo giustifica. In tale ipotesi, la decisione di risolvere unilateralmente il contratto sarà notificata al debitore dell’obbligazione che non disporrà di alcun termine per l’adempimento.

Questo tipo di clausola è spesso stipulato nei contratti di franchising al fine di consentire agli affilianti di recedere dal contratto in caso di inadempimento, da parte dell’affiliato, dei propri obblighi contrattuali.

La risoluzione unilaterale può anche essere innescata da eventi diversi da quelli relativi alla mancata esecuzione del contratto, come le modifiche che interessano la forma e il controllo della società appaltatrice o qualsiasi circostanza che possa ostacolare l’intuitu personae.

Redigiamo regolarmente articoli sul tema della risoluzione del contratto di franchising o dei contratti di distribuzione. Puoi trovarli nella sezione “la vita del franchisor”, selezionando dal menu a tendina “creare, migliorare, sviluppare, difendere la tua rete di distribuzione”, quindi risoluzione del contratto di distribuzione.

Effetti

La risoluzione di un contratto non annulla ciò che è stato eseguito. Il contratto scompare per il futuro ma non per il passato.

La risoluzione deve quindi essere distinta dalla risoluzione che ha come conseguenza un annullamento retroattivo del contratto e quindi il ripristino delle parti nello stato in cui si trovavano prima della conclusione del contratto.

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