Gestione mandato
Abbiamo realizzato un dossier tematico di diverse pagine sul tema della gestione del mandato, se desiderate approfondire le vostre conoscenze in materia, e dedichiamo regolarmente articoli sui contratti di distribuzione a questa modalità di organizzazione nelle reti di distribuzione.
L’ amministrazione fiduciaria è un contratto in base al quale una persona, denominata amministratore delegato, è incaricata di gestire un’attività commerciale in nome e per conto di un mandante che ne è proprietario. In particolare, l’articolo L. 146-1 del Codice di Commercio definisce l’amministratore delegato come:
di una persona fisica o giuridica;
– che gestisce un fondo commerciale;
– per conto di un mandante che rimane proprietario del fondo (un locatario-gestore non essendo proprietario del fondo che gestisce, non può affidare il suddetto fondo a un amministratore- mandatario) e continua a sopportare i rischi legati a tale gestione (mentre nella locazione-gestore, è il locatario-gestore che si assume i rischi operativi;
– dietro commissione proporzionale al fatturato;
– nell’ambito di un contratto che:
o gli assegna un incarico, specificando, se del caso, le norme di gestione e di gestione del fondo da rispettare e le modalità del controllo che può essere effettuato dal mandante;
o lasciandole piena libertà, nell’ambito così tracciato, di determinare le sue condizioni di lavoro, di assumere personale e di sostituirsi ai sostituti nella sua attività, a sue spese e sotto la sua responsabilità.
Contrariamente alla locazione-gestione, non è richiesta alcuna condizione di sfruttamento preliminare del fondo da parte del mandante.
Il mandante è tenuto a fornire preventivamente un’informazione precontrattuale al gestore mandatario. Questa informazione deve essere fornita almeno 10 giorni prima della firma del contratto e includere le informazioni elencate dall’articolo D 146-2 del Codice di commercio. Tuttavia, non si confonde con l’informazione precontrattuale prevista dall’articolo L.330-3 del Codice di commercio, in particolare in quanto non comporta la presentazione di dichiarazioni di mercato ma comporta una presentazione delle condizioni generali di gestione del fondo. I testi non prevedono alcuna sanzione in caso di mancato rispetto di tale obbligo. Tuttavia, l’articolo L. 146-2 del Codice di commercio precisa che deve consentire al gestore fiduciario di “impegnarsi con cognizione di causa. Su questa base, il mancato rispetto degli obblighi di informazione precontrattuale potrebbe, come nell’ambito dell’applicazione della Legge Doubin, portare all’ammissione di un vizio del consenso che potrebbe fondare la nullità del contratto.
Il mandante è tenuto a rimborsare al gestore gli anticipi e le spese sostenute per la gestione del fondo, purché tali spese non siano errate e siano giustificate. Il mandante deve inoltre indennizzare il gestore delle perdite subite da quest’ ultimo a causa della sua gestione. In altre parole, il mandante si fa carico dei rischi operativi.
Il meccanismo di gestione del mandato è una soluzione interessante per affidare la gestione di un fondo a terzi, ad esempio quando i costi di creazione del fondo sono elevati, può comportare alcuni rischi che devono essere anticipati. Tuttavia, trattandosi di uno schema ibrido che consente di fissare un quadro e di dare istruzioni al mandatario-gestore per l’esecuzione del suo incarico, presenta rischi di riqualificazione in contratto di agente commerciale o in contratto di lavoro. Esiste inoltre il rischio di applicazione dello statuto di gestore di succursale previsto dall’articolo L. 7321-2 del Codice del lavoro.
Di conseguenza, è necessario essere vigili nella redazione del contratto di gestione del mandato, ma anche nelle modalità di esecuzione dello stesso.