Clausola di obiettivo minimo o di quota
La clausola di obiettivo minimo obbliga l’affiliato a realizzare un importo definito contrattualmente, in generale sia di fatturato, sia di volume minimo di acquisto di prodotti presso l’affiliante. In quest’ ultima ipotesi, la clausola dell’obiettivo minimo è detta anche clausola di quota.
Tale clausola è valida, a condizione che l’importo minimo o la quota fissata possano oggettivamente essere raggiunti e siano quindi ragionevoli.
Deve definire con precisione le date in cui deve essere raggiunto l’obiettivo minimo, che può evolvere secondo una periodicità e un tasso definiti in una clausola di indicizzazione.
La sanzione della clausola dell’obiettivo minimo è determinata contrattualmente dalle parti e la violazione può essere sanzionata in diversi modi: penalità, risoluzione del contratto per torto esclusivo del franchisee, riduzione o perdita dell’esclusiva territoriale eventualmente concessa.
L’obbligo di raggiungere l’obiettivo prefissato può essere qualificato, secondo i termini del contratto, sia come obbligo di mezzo, di modo che la responsabilità del franchisee potrebbe essere impegnata solo se fosse dimostrato che non ha messo in atto tutti i mezzi per raggiungere l’obiettivo, sia come obbligo di risultato, potendo quindi essere impegnata la responsabilità del franchisee per il solo fatto del mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Se riguarda acquisti di prodotti determinabili per un importo determinato o determinabile, la clausola è qualificata come promessa unilaterale di acquisto o addirittura come promessa sinallagmatica di vendita (CA Douai, 4 luglio 2013, RG n. 12/05563). L’affiliato può quindi essere costretto all’esecuzione forzata della vendita.