Improvvisa rottura di rapporti commerciali consolidati

L’articolo L. 442-1, II del Codice di commercio prevede espressamente che impegna la responsabilità del suo autore, il fatto da qualsiasi persona che svolga attività di produzione, distribuzione o servizi di interrompere bruscamente, anche parzialmente,”un rapporto commerciale stabilito, in assenza di un preavviso scritto che tenga conto in particolare della durata del rapporto commerciale, con riferimento agli usi del commercio, o agli accordi interprofessionali” e, per la determinazione del prezzo applicabile durante la sua durata, delle condizioni economiche del mercato in cui operano le parti”.

In caso di controversia tra le parti sulla durata del preavviso, l’autore della risoluzione non può essere ritenuto responsabile per un periodo insufficiente se ha rispettato un preavviso di diciotto mesi.

A.Definizione della rottura improvvisa di relazioni commerciali consolidate

Questo reato civile richiede la presenza di due (2) condizioni:

  • dei rapporti commerciali instaurati (1.)
  • una rottura improvvisa (2.)

1.Relazioni commerciali consolidate

1.1. Il concetto di relazione commerciale, inteso in senso lato, comprende tutti i tipi di relazioni tra professionisti e porta ad escludere tutte le relazioni tra professionisti e consumatori, nonché le attività non commerciali.

1.2. La relazione commerciale deve essere stabilita.

Può essere precontrattuale, contrattuale o post-contrattuale.

Può trattarsi di rapporti a tempo determinato o indeterminato.

L’articolo L. 442-1, II, del Codice di commercio non richiede che i rapporti siano stati formalizzati per iscritto.

Al fine di determinare se una relazione commerciale possa o meno essere qualificata come stabilita, la giurisprudenza tiene conto di diversi criteri:

  • la durata dei rapporti;
  • l’intensità dei rapporti e l’evoluzione del fatturato: la giurisprudenza verifica se i rapporti sono stati seguiti e regolari. Questa intensità può prendere la forma di un continuo aumento del fatturato. Un’operazione una tantum non costituisce un rapporto stabilito (CA Versailles, 18 set. 2008: CEPC, relaz. 2008-2009, allegato 11, pag. 119) nonché le operazioni qualificate “inusuali” (CA Paris, 15 apr 2015, n. 13/02730) o “precarie” (Cass. com., 27 maggio 2021, n. 19-19.595);
  • la continuità (e la legittima convinzione della vittima di tale continuità) sulla base della regolarità, della significatività e della stabilità dei rapporti: i giudici verificano se il rapporto commerciale in questione fosse destinato a perdurare. (Cass. com., 15 settembre 2009, n. 08-19.200; Cass.com., 22 marzo 2023, n.21-22-741)

Una successione di contratti ad hoc può essere sufficiente a caratterizzare un rapporto commerciale consolidato (Cass. com., 15 settembre 2009, n. 08-19.200).

2. Rottura improvvisa

2.1. La brutalità della rottura di un rapporto commerciale stabilito può derivare sia dall’assenza di preavviso, sia dall’insufficienza della durata del preavviso.

2.1.1. Per sfuggire alla caratterizzazione di rottura improvvisa, l’autore della rottura deve aver inviato un preavviso scritto al suo partner notificandogli, inequivocabilmente, la cessazione dei rapporti commerciali. (Cass. com., 17 marzo 2004, n. 02-17.575).; Cass.com., 28 set 2022, n.21-16.209). In pratica, tale preavviso è dato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2.1.2. Per evitare la sanzione della rottura improvvisa, il preavviso deve essere sufficiente.

L’articolo L. 442-1, II, del codice di commercio precisa che il preavviso deve tener conto “della durata del rapporto commerciale, con riferimento agli usi commerciali o agli accordi interprofessionali”.

Data termine di preavviso sufficiente si apprezza, ai sensi dell’articolo L.442-1, II, “in particolare”, tenendo conto della durata del rapporto commerciale ma anche delle altre circostanze al momento della notifica della rottura (Cass. com., 9 luglio 2013, n. 12-20.468; Cass. com., 1er giugno 2022, n.20-18.960) senza tener conto degli elementi sopravvenuti dopo la rottura (Cass. com., 17 maggio 2023, n. 21-24.809).

Altri criteri possono eventualmente essere presi in considerazione come l’importanza finanziaria delle relazioni commerciali, la natura dei prodotti o servizi, la loro notorietà, gli investimenti effettuati, lo stato di dipendenza economica della vittima, le caratteristiche del mercato rilevante, la difficoltà di trovare un altro partner sul mercato di rango equivalente.

La durata massima della garanzia è di due anni.

Il rispetto del preavviso contrattuale non è sufficiente. In presenza di un preavviso contrattuale, i giudici devono valutare se tale termine di preavviso tenga conto della durata del rapporto commerciale e di altre circostanze al momento della notifica della risoluzione (Cass. com., 22 ottobre 2013, n. 12-19.500; Cass. com., 20 maggio 2014, n.13-16.398; Cass. com., 28 giugno 2023, n. 22-17.933).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’esistenza di un accordo interprofessionale non esime il giudice dall’esaminare se il preavviso, che rispetta il termine minimo fissato da tale accordo, tenga conto della durata del rapporto commerciale e delle altre circostanze del caso di specie” (Cass. com., 2 dic. 2008, n.

08-10.731). Lo stesso vale se il preavviso rispetta il termine minimo fissato da semplici usi professionali (Cass.com., 3 maggio 2012, n. 11-10.544).

2.2. L’articolo L. 442-1 II del Codice di commercio si applica sia alla rottura totale che alla rottura parziale dei rapporti commerciali.

La rottura totale corrisponde ad una cessazione pura e semplice dei rapporti commerciali.

La rottura parziale può assumere diverse forme:

  • riduzione significativa della corrente d’affari (Cour d’appel de Paris, 28 ottobre 2005, JurisData n. 2005-284109); CA Paris, 28 maggio 2015, n.14/01691);
  • modifica delle condizioni tariffarie (Cass. Com., 6 febbraio 2007, n. 04-13.178; Cass.com., 20 maggio 2014, n. 13-16.398);
  • modifica unilaterale e sostanziale delle condizioni di un contratto (Cass. Com., 31 marzo 2021, n.19-14.545);
  • cambio di organizzazione nella modalità di distribuzione di un fornitore (Cass. Com., 17 marzo 2004, n. 02-14.751; Cass. com., 3 febbraio 2015, cause riunite n. 13-24.592 e 13-25.496 ).
  • diminuzione significativa degli ordini o parziale deindicizzazione dei prodotti richiedono il rispetto di un adeguato termine di preavviso (Cass. com., 24 settembre 2013, n. 12-24.155; Cass. com., 6 febbraio 2019, n. 17-23.361).

Scriviamo regolarmente articoli sul tema della brusca rottura delle relazioni commerciali stabilite. Puoi trovarli nella sezione “la vita del franchisor”, selezionando dal menu a tendina “gestire la concorrenza”, quindi interruzione dei rapporti commerciali stabiliti.

B.Sanzione della rottura improvvisa

Il principio di specializzazione dei tribunali istituito dalla legge di modernizzazione dell’economia del 4 agosto 2008 ha riservato il contenzioso sulle pratiche restrittive della concorrenza a determinati tribunali specializzati la cui sede e giurisdizione sono state fissate con decreto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 442-4, III del codice di commercio, la vittima di una violazione brutale dovrà presentare la sua azione dinanzi ai tribunali designati negli allegati degli articoli D.442-3 e D.442-4 dello stesso codice (otto tribunali commerciali o tribunali giudiziari: Marsiglia, Lille, Parigi, Fort-de-France, Bordeaux, Nancy, Lione, Rennes e Tourcoing).

Conformemente alle sue schede metodologiche, la Corte d’appello di Parigi ritiene che “il danno subito, che deve essere valutato il giorno della rottura, corrisponde alla perdita di margine su costi variabili, al netto di eventuali risparmi di costi fissi specifici” (CA Paris, 18 novembre 2020, RG n° 18/22443).

In caso di rottura improvvisa, anche parziale, del rapporto commerciale instaurato, l’autore della rottura si assume la responsabilità civile extracontrattuale e si espone a una condanna al risarcimento dei danni.

Oltre al risarcimento del danno legato alla brutalità della rottura, il suo autore può essere condannato al pagamento di un’ammenda civile su richiesta del ministro dell’Economia o del pubblico ministero, il cui importo, ai sensi dell’articolo L442-4 del codice di commercio non può superare il più elevato dei seguenti tre importi: cinque milioni di euro, il triplo dell’importo dei benefici indebitamente percepiti o ottenuti e il 5% del fatturato al netto delle imposte realizzato in Francia dall’autore delle pratiche nell’ultimo esercizio chiuso dall’esercizio precedente a quello in cui le pratiche sono state attuate.

C. Eccezioni legali

L’articolo L. 442-1, II, del Codice di commercio prevede espressamente che l’autore della violazione improvvisa possa essere esonerato dalla responsabilità “in caso di inadempimento da parte dell’altra parte dei suoi obblighi o in caso di forza maggiore”.

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