Contraffazione

Ai sensi dell’articolo L. 335-2 del codice della proprietà intellettuale, costituisce contraffazione la violazione di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale, che si tratti di proprietà letteraria o artistica (diritto d’autore o diritti connessi) o di proprietà industriale (brevetto, marchio, disegno o modello). Ad esempio, lo scambio di file protetti da copyright (musica, film non di dominio pubblico) è equiparato al reato di contraffazione.

L’articolo L. 335-3 del codice della proprietà intellettuale dispone che«è parimenti un reato di contraffazione qualsiasi riproduzione, rappresentazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un’opera dell’ingegno in violazione dei diritti dell’autore, così come definiti e regolamentati dalla legge» .In altri termini, qualsiasi utilizzo di un’opera protetta che non sia espressamente autorizzato dal suo autore o dai suoi aventi diritto è vietato.

Ti invitiamo a scoprire qui tutti gli articoli relativi alla contraffazione.

La contraffazione può comportare:

  • la responsabilità civile del suo autore ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, che può portarlo al risarcimento dei danni, calcolati in base al danno subito dalla vittima;
  • la sua responsabilità penale, le pene fino a 5 anni di carcere e 500.000€ dimulta secondo la legge adottata il 29 ottobre 2007.

Il Parlamento ha adottato un progetto di legge anticontraffazione che recepisce una direttiva del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Questo testo introduce una specializzazione dei tribunali di primo grado competenti a conoscere delle azioni in materia di proprietà intellettuale. L’elenco dei TGI interessati è stabilito con decreto dal Consiglio di Stato.

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