Diritto di prelazione
Clausola con la quale l’affiliato si obbliga contrattualmente ad offrire la possibilità all’affiliante di sostituirsi all’acquirente al quale l’affiliato desidera la sua attività.
Dopo la notifica da parte dell’affiliato all’affiliante, secondo le forme previste nel contratto, della sua volontà dell’offerta che ha ricevuto per cedere i suoi beni ( natura dell’operazione, prezzo, ecc.), l’affiliante avrà la facoltà di acquistare tali beni, alle condizioni di prezzo notificate dall’affiliato, o se del caso, se il contratto lo prevede, al prezzo definito da un esperto.
Tali clausole consentono quindi all’affiliante di preservare il perimetro della sua rete, decidendo di mantenere all’interno della rete qualsiasi punto vendita che desideri.
Se la validità di queste clausole è stata a lungo ammessa dalla giurisprudenza, il venditore deve tuttavia detenere diritti sul bene in questione, pena l’inefficacia della clausola.
Pertanto, se il diritto di prelazione è concesso dal solo franchisee, persona giuridica, può riguardare il diritto di locazione o l’attività commerciale detenuta dal franchisee, ma non può riguardare le quote del capitale sociale del franchisee, che sono di proprietà del socio persona fisica che detiene il controllo della società in franchising. Il diritto di prelazione dovrà quindi essere concesso dal socio persona fisica all’affiliante affinché la clausola sia efficace.
Qui troverai un articolo apparso su LSA sul diritto di preferenza e di prelazione.
Inoltre, le clausole che comportano un diritto di prelazione devono essere interpretate restrittivamente, in modo che l’operazione in questione debba essere compresa nell’ambito della clausola affinché l’affiliante possa validamente esercitare il suo diritto.
È quindi necessario garantire una redazione accurata, che consenta di far valere queste clausole in qualsiasi situazione, sia nei confronti dei soci del franchisee che del franchisee.
La sanzione per la violazione della clausola di preferenza è la cessazione del contratto di franchising ad esclusivo torto dell’Affiliato, unitamente al risarcimento del danno subito dall’Affiliante, consistente nella perdita della possibilità di usufruire di tali beni e di sviluppare la propria rete (CA Paris, 14 novembre 2012, RG n. 10/15481).
La responsabilità del terzo acquirente che ha acquisito in frode ai diritti del franchisor può anche essere invocata sulla base della responsabilità civile da illecito civile (CA Versailles, 14 febbraio 2012, RG n° 10/08678).
La sostituzione dell’acquirente a favore del franchisor può anche essere pronunciata se è dimostrato che l’acquirente era a conoscenza del diritto di preferenza e dell’intenzione del suo creditore di avvalersene (CA Paris, 13 giugno 2012, RG n° 10/25262). La nullità della vendita può anche essere pronunciata, purché queste due condizioni siano soddisfatte.