Stato locale del mercato

Lo stato locale di mercato è un documento che deve essere fornito insieme al documento informativo precontrattuale (DIP) previsto dall’articolo L. 330-3 del Codice di commercio. Ricordiamo che questo documento deve essere fornito venti giorni prima della firma di qualsiasi contratto che preveda la messa a disposizione di un marchio in cambio di un impegno di esclusività o quasi-esclusività.

Lo stato del mercato non deve essere confuso con la ricerca di mercato.

Se lo stato di mercato consiste in una semplice raccolta di dati grezzi e oggettivi, relativi all’offerta e alla domanda, lo studio di mercato, invece, implica un’analisi di tali dati e un confronto tra la stessa offerta e la stessa domanda. Fornire uno stato di mercato consiste quindi nel trasmettere ai vostri affiliati una raccolta di dati economici relativi al mercato in questione. Lo stato del mercato deve «dare al franchisee un’immagine esatta dell’ambiente, carattere determinante per il suo consenso» (CA Paris, 13 giugno 2006, Euromark). Dalla definizione giurisprudenziale dello stato di mercato, la giurisprudenza ha potuto dedurre che spetta all’affiliato effettuare o far effettuare l’indagine di mercato. Il fatto di consegnare volontariamente al candidato una ricerca di mercato, e non uno stato, può comportare la responsabilità dell’affiliante. Infatti, una volta fornite tali informazioni, esse devono presentare il mercato in modo sincero.

Per quanto riguarda l’estensione geografica dello stato locale, anche in questo caso il testo non fornisce precisazioni. Anche la giurisprudenza non ha risolto tale questione. Le decisioni che affrontano la questione del mercato fanno riferimento alla zona di bacino o utilizzano un riferimento geografico (la città, la zona di esclusiva contrattuale). La valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Infine, per quanto riguarda la natura delle informazioni da fornire, si ammette che quattro categorie di informazioni debbano essere trasmesse all’affiliato in uno stato di mercato, sia generale che locale, vale a dire, la domanda, l’offerta, le prospettive di evoluzione del mercato e, infine, le indicazioni di datazione e di fonte delle informazioni trasmesse.

Il livello di dettaglio dei dati forniti potrà eventualmente essere adattato in funzione della persona del (futuro) franchisee.

Sarà in ogni caso necessario assicurarsi che le informazioni fornite rispondano all’obiettivo di sincerità della disposizione del Codice di Commercio, consentendo al candidato di impegnarsi con cognizione di causa.

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