Cooperativa

La cooperativa è una forma di organizzazione societaria fondata sul principio di cooperazione. Ha l’obiettivo di servire al meglio gli interessi economici dei suoi partecipanti (soci o aderenti).

La cooperativa consente il ricorso a una società per azioni in cui le modalità decisionali sono egualitarie e basate sul principio democratico “un uomo = un voto”. Non vengono distribuiti utili ai soci. I membri ricevono eventualmente degli sconti sui risultati benefici

Qui trovi il nostro video sulla cooperativa di commercianti.

Accanto alle cooperative il cui oggetto è generale, la legge ha disciplinato la creazione e le regole di funzionamento delle cooperative il cui oggetto è particolare, ad esempio:

  • Le società cooperative artigiane,
  • Le società cooperative di trasporto fluviale,
  • Le società cooperative di banca,
  • Attualmente ne esistono 35, ma si prevede ne sorgeranno altri.
  • Le società cooperative di commercianti al dettaglio,
  • Le società cooperative di attribuzione di immobili,
  • Le società cooperative di imprese di trasporto,
  • Le società cooperative di HLM,
  • Le società cooperative di interesse marittimo,
  • Le società cooperative operaie di produzione.
  • Le società cooperative europee.

Il regime generale istituito dalla legge n.47-1775 del 10 settembre 1947 (con le modifiche apportate dalla legge n. 92-643 del 13 luglio 1992) è applicabile a qualsiasi cooperativa che non sia soggetta a uno statuto speciale o che tale statuto non contenga norme più severe. Per le cooperative soggette a uno statuto speciale, le disposizioni del regime generale si applicano solo a condizione che le disposizioni del proprio regime non le contraddicano.

L’intero regime generale è dominato dall’idea che le cooperative siano società (L. 10 sett. 1947, art. 1).Il regime generale istituito dalla legge n.47-1775 del 10 settembre 1947 (con le modifiche apportate dalla legge n. 92-643 del 13 luglio 1992) è applicabile a qualsiasi cooperativa che non sia soggetta a uno statuto speciale o che tale statuto non contenga norme più severe. Per le cooperative soggette a uno statuto speciale, le disposizioni del regime generale si applicano solo a condizione che le disposizioni del proprio regime non le contraddicano.

L’intero regime generale è dominato dall’idea che le cooperative siano società (L. 10 set 1947, art. 1).

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