Cooperativa
La cooperativa è una forma di organizzazione societaria fondata sul principio di cooperazione. Ha l’obiettivo di servire al meglio gli interessi economici dei suoi partecipanti (soci o aderenti).
La cooperativa consente il ricorso a una società per azioni in cui le modalità decisionali sono egualitarie e basate sul principio democratico “un uomo = un voto”. Non vengono distribuiti utili ai soci. I membri ricevono eventualmente degli sconti sui risultati benefici
Qui trovi il nostro video sulla cooperativa di commercianti.
Accanto alle cooperative il cui oggetto è generale, la legge ha disciplinato la creazione e le regole di funzionamento delle cooperative il cui oggetto è particolare, ad esempio:
- Le società cooperative artigiane,
- Le società cooperative di trasporto fluviale,
- Le società cooperative di banca,
- Attualmente ne esistono 35, ma si prevede ne sorgeranno altri.
- Le società cooperative di commercianti al dettaglio,
- Le società cooperative di attribuzione di immobili,
- Le società cooperative di imprese di trasporto,
- Le società cooperative di HLM,
- Le società cooperative di interesse marittimo,
- Le società cooperative operaie di produzione.
- Le società cooperative europee.
Il regime generale istituito dalla legge n.47-1775 del 10 settembre 1947 (con le modifiche apportate dalla legge n. 92-643 del 13 luglio 1992) è applicabile a qualsiasi cooperativa che non sia soggetta a uno statuto speciale o che tale statuto non contenga norme più severe. Per le cooperative soggette a uno statuto speciale, le disposizioni del regime generale si applicano solo a condizione che le disposizioni del proprio regime non le contraddicano.
L’intero regime generale è dominato dall’idea che le cooperative siano società (L. 10 sett. 1947, art. 1).Il regime generale istituito dalla legge n.47-1775 del 10 settembre 1947 (con le modifiche apportate dalla legge n. 92-643 del 13 luglio 1992) è applicabile a qualsiasi cooperativa che non sia soggetta a uno statuto speciale o che tale statuto non contenga norme più severe. Per le cooperative soggette a uno statuto speciale, le disposizioni del regime generale si applicano solo a condizione che le disposizioni del proprio regime non le contraddicano.
L’intero regime generale è dominato dall’idea che le cooperative siano società (L. 10 set 1947, art. 1).