Contratto di Mandato

Ai sensi dell’articolo 1984 del codice civile, “il mandato o procura è un atto con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di fare qualcosa per il mandante e in suo nome”.

Il contratto di franchising non può essere qualificato come contratto di mandato nella misura in cui l’affiliato agisce in suo nome ma per proprio conto. I contratti di mandato possono tuttavia trovarsi in un sistema di franchising, in particolare nell’ambito delle franchigie finanziarie (cfr. definizione di seguito).

Per quanto riguarda il contratto di commissione, la qualificazione del mandato è pericolosa nella misura in cui il contratto di commissione è un contratto di mandato senza rappresentanza. Infatti, il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del preponente, e la rappresentanza è uno degli elementi essenziali del contratto di mandato. Nei confronti di terzi, il commissionario non rappresenta il preponente ed è quindi assunto direttamente per i suoi atti. Tuttavia, tra le parti si applicano nuovamente le regole del mandato.

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