cessazione del contratto di franchising

La cessione del contratto di franchising è intimamente legata al carattere intuitu personae che è collegato a questo tipo di contratto di distribuzione.

e 4.4). contratto di franchising concluso da impresa affiliante in considerazione delle qualità di una persona fisica – socio e/o dirigente della società in franchising -, il carattere INTUITU PERSONAE del contratto di franchising nei confronti del franchisor è inesistente, l’affiliato contraente in funzione di un marchio e di un know-how e non a causa delle qualità specifiche attribuite alla società del franchisor.

La giurisprudenza ha talvolta ritenuto che il contratto di franchising comportasse una reciproca intuitu personae, in quanto la cessione del contratto da parte di una delle parti richiedeva di conseguenza l’accordo della parte ceduta all’operazione di cessione.

In caso di cessione del contratto da parte del franchisor, sarebbe quindi richiesto, per alcuni, il consenso del franchisee.

Sebbene la sostituzione del franchisor possa derivare da una cessione pura e semplice del contratto di franchising, questa si integra più spesso nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione del franchisor che opera la trasmissione del patrimonio (scissione, fusione, fusione-assorbimento, conferimento parziale dell’attivo). In tale ipotesi, ottenere il consenso di tutti gli affiliati della rete alla cessione del contratto può rivelarsi difficile per l’affiliante o addirittura costituire un freno alla gestione o alla vendita della sua rete, dal momento che uno o più affiliati rifiuterebbero di dare il loro consenso all’operazione prevista.

Al fine di evitare questo tipo di situazione, è possibile – e raccomandato – al franchisor di includere nei suoi contratti di franchising una clausola:

– constatando l’assenza di intuitu personae del franchisee nei confronti del franchisor, avendo il primo contratto non a causa del franchisor ma in considerazione di un marchio e di un know-how;
– autorizzando ab initio la cessione dei contratti di franchising da parte dell’affiliante come la cessione del suo controllo e qualsiasi operazione sul suo capitale.

La cessione del contratto da parte dell’affiliato richiede il consenso dell’affiliante all’operazione di cessione.

Se l’affiliato può cedere il suo contratto di franchising o la sua attività commerciale, l’affiliante, che ha concluso il contratto in base alle qualità specifiche dell’affiliato (capacità finanziarie, competenze professionali, ecc.), desidera mantenere l’immagine del marchio e la reputazione della sua rete. È quindi legittimo che quest’ ultimo possa controllare gli affiliati che beneficiano del suo know-how.

Esistono, a tal fine, due meccanismi contrattuali di controllo, da parte dell’affiliante, della cessione del suo contratto di franchising da parte dell’affiliato:

– la clausola di autorizzazione, in base alla quale la cessione del contratto di franchising a un terzo è soggetta alla preventiva autorizzazione del franchisor.

In caso di autorizzazione del cessionario da parte dell’affiliante, se il cessionario continua ad eseguire il contratto del cedente con l’affiliante, l’affiliante dovrà – in applicazione della giurisprudenza attuale (Cass.com. 21 febbraio 2012 ricorso n° 11-13.653, più volte ricordato in particolare dalla Corte d’Appello di Parigi) – fornire un documento informativo precontrattuale al nuovo affiliato.

– Fra… clausola di preferenza con la quale l’affiliato si impegna, nel caso in cui desideri cedere il suo contratto di franchising, in particolare nell’ambito di una cessione del suo fondo commerciale, a proporlo in via prioritaria all’affiliante che beneficia di un diritto di prelazione convenzionale da esercitare alle condizioni proposte da un terzo.

La validità dell’inserimento di tali clausole nei contratti di franchising è costantemente ammessa in giurisprudenza.

Il diritto di prelazione contrattuale dell’affiliante, in caso di cessione del suo fondo di commercio o delle sue quote sociali da parte dell’affiliato, non dovrà tuttavia essere esercitato in violazione delle disposizioni dell’articolo L.141-23 del Codice di commercio – creato dalla legge relativa all’economia sociale e solidale del 1° agosto 2014 – che consente ai dipendenti delle società con meno di 250 dipendenti, di presentare un’offerta in caso di cessione del fondo di commercio, ma anche in caso di cessione delle quote sociali (azioni o valori mobiliari) che danno accesso alla maggioranza del capitale sociale della società in franchising che li impiega.

L’affiliato che non rispetta queste procedure, dal momento in cui sono previste nel contratto di franchising, impegna la sua responsabilità contrattuale; il contratto di franchising può quindi essere risolto dall’affiliante.

Il diritto di prelazione contrattuale dell’affiliante, in caso di cessione del suo fondo di commercio o delle sue quote sociali da parte dell’affiliato, non dovrà tuttavia essere esercitato in violazione delle disposizioni dell’articolo L.141-23 del Codice di commercio – creato dalla legge relativa all’economia sociale e solidale del 1° agosto 2014 – che consente ai dipendenti delle società con meno di 250 dipendenti, di presentare un’offerta in caso di cessione del fondo di commercio, ma anche in caso di cessione delle quote sociali (azioni o valori mobiliari) che danno accesso alla maggioranza del capitale sociale della società in franchising che li impiega.

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