Commissione affiliazione
Lacommissione di affiliazione è una modalità di distribuzione frequentemente utilizzata nel settore tessile, attraverso la quale un commerciante, il cosiddetto commissionario, vende prodotti di proprietà di un’altra persona (committente), per conto di quest’ ultima e sotto la sua insegna, con in cambio il pagamento di una commissione calcolata sul fatturato realizzato.
Lo status del commissionario è disciplinato dall’articolo L. 132-1 del Codice di commercio che stabilisce che il commerciante affiliato agisce “in suo nome o con un nome sociale per conto di un committente”.
A differenza del franchisee, il commissionario non è proprietario della merce che offre in vendita: l’affiliato l’ha ricevuta in deposito ed è incaricato di venderla.
La situazione del commissionario è simile a quella dell’agente commerciale con la differenza che il commissionario si impegna personalmente nei confronti degli acquirenti, anche se questi conoscono l’identità del preponente.
Inoltre, il commissionario non può pretendere il risarcimento del danno previsto dal Codice di Commercio in caso di risoluzione di un contratto di agenzia commerciale, salvo riqualificazione del contratto.
È infatti proprietario del suo fondo commerciale.
L’affiliato non sopporta quindi i rischi e i costi legati alla proprietà dello stock. Questi rimangono a carico dell’insegna che gli ha consegnato la merce. Il costo di creazione e gestione di un punto vendita affiliato è quindi inferiore a quello di un punto vendita in franchising.
Il sistema di commissione-affiliazione ha quindi il vantaggio di essere in grado di attrarre candidati all’insegna con meno capitale proprio e meno competenze manageriali. In cambio, la commissione dell’affiliato è inferiore al margine dell’affiliato. Il committente fissa il prezzo massimo di vendita al pubblico dei prodotti distribuiti dal suo commissionario, che gli pervengono in pratica pre-etichettati.
La commissione di affiliazione presenta per l’insegna l’inconveniente di far pesare su di essa rischi di inventario significativi qualora commetta errori di valutazione sulla composizione del suo assortimento, sulle previsioni di vendita o lo discosti. Se opera una gestione ottimizzata del suo assortimento e delle sue scorte, la commissione le consente invece di garantire una gestione ottimale delle scorte e delle vendite.
Se la messa a disposizione di un know-how non è una condizione di validità del contratto, a differenza della franchigia, la commissione di affiliazione organizza più spesso la formazione dell’affiliato, l’obbligo di gestire il punto vendita secondo gli standard della rete e comporta obblighi simili a quelli contenuti in un contratto di franchising.
Il sistema può essere utilizzato in modo esclusivo o congiunto con il franchising. Numerose reti di prêt-à-porter utilizzano entrambi i sistemi, a seconda dell’opportunità di utilizzarli su questa o quella zona di chiatta o con questo o quel candidato all’insegna.
Il contratto di commissione-affiliazione prevede in linea di principio una licenza di marchio. L’esclusività di vendita dei prodotti del marchio è consueta. D’altra parte, l’esclusività territoriale o di clientela non è l’essenza di questo tipo di contratto: può essere stipulata se questa è la strategia del preponente, senza che sia costretto a farlo.
L’accesso del commissionario alla rete presuppone, come in franchigia, il pagamento da parte di quest’ ultimo di un diritto d’ingresso e di canoni annuali.
Occorre prestare particolare attenzione al rischio di riqualificazione dei contratti di commissione-affiliazione in contratto di lavoro o in contratto di agente commerciale. La redazione del contratto deve garantire la massima sicurezza possibile al distributore su questo punto.