cessazione del contratto di franchising

Il contratto di franchising, contratto a tempo determinato, può terminare secondo due modalità.

Da un lato, nell’ambito normale dei rapporti contrattuali, il contratto di franchising termina al termine definito dalle parti nel contratto.

Se il contratto stabilisce che si rinnoverà tacitamente al suo termine, la cessazione del contratto di franchising non è automatica e un preavviso di risoluzione del contratto, di durata sufficientemente lunga in considerazione della durata dei rapporti contrattuali, dovrà essere rispettato dalla parte che desidera porre fine ai rapporti contrattuali.

D’altra parte, il contratto può terminare, in anticipo, con la sua risoluzione da parte di una delle parti.

Questa ipotesi è spesso regolata nel contratto da una clausola risolutiva espressa che definisce gli obblighi delle parti il cui inadempimento o gli eventi il cui verificarsi giustifica la risoluzione del contratto, nonché le modalità di risoluzione (messa in mora preventiva o meno in particolare), in applicazione di questa clausola. Tali clausole devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, l’affiliante non potrà risolvere il contratto di franchising in applicazione della clausola risolutiva in caso di inadempimento da parte dell’affiliato di uno dei suoi obblighi contrattuali non espressamente menzionati nella presente clausola. In quest’ ultima ipotesi, la risoluzione del contratto da parte del franchisor potrà avvenire solo per via giudiziaria, sulla base dell’articolo 1184 del Codice Civile.

Al fine di proteggere la propria rete, basata sul proprio know-how e sull’immagine del proprio marchio, l’affiliante deve assicurarsi di contrattualizzare gli effetti della cessazione del contratto di franchising.

Pertanto, devono essere contrattualmente organizzati in particolare la cessazione dell’uso del know-how, la cessazione dell’uso dei segni distintivi, la restituzione degli elementi di arredo e di arredamento nonché il destino dei dati provenienti dal software utilizzati dall’affiliato durante l’esecuzione del contratto di franchising.

L’inclusione di una clausola di non concorrenza o di non affiliazione post-contrattuale a carico dell’affiliato consentirà all’affiliante, al termine del contratto, di garantire la protezione del proprio know-how.

Nessun obbligo di questo tipo è invece imputabile al franchisor. Nessuna disposizione legale francese pone inoltre a carico di quest’ ultimo un obbligo di indennità di clientela a favore del franchisee.

Contattate i nostri avvocati

Primo appuntamento di valutazione gratuito