Clausole abusive

La clausola di obiettivo minimo obbliga l’affiliato a realizzare un importo definito contrattualmente, in generale sia di fatturato, sia di volume minimo di acquisto di prodotti presso l’affiliante. In quest’ ultima ipotesi, la clausola dell’obiettivo minimo è detta anche clausola di quota.

Tale clausola è valida, a condizione che l’importo minimo o la quota fissata possano oggettivamente essere raggiunti e siano quindi ragionevoli.

Deve definire con precisione le date in cui deve essere raggiunto l’obiettivo minimo, che può evolvere secondo una periodicità e un tasso definiti in una clausola di indicizzazione.

La sanzione della clausola dell’obiettivo minimo è determinata contrattualmente dalle parti e la violazione può essere sanzionata in diversi modi: penalità, risoluzione del contratto per torto esclusivo del franchisee, riduzione o perdita dell’esclusiva territoriale eventualmente concessa.

L’obbligo di raggiungere l’obiettivo prefissato può essere qualificato, secondo i termini del contratto, come obbligo di mezzo, in modo che la RESPONSABILITA’ DEL FRANCHISEE potrebbe essere impegnata solo se fosse dimostrato che non ha messo in atto tutti i mezzi per raggiungere l’obiettivo, vale a dire l’obbligo di risultato, la responsabilità del franchisee può quindi essere impegnata per il solo fatto di non raggiungere l’obiettivo.

Se riguarda acquisti di prodotti determinabili per un importo determinato o determinabile, la clausola è qualificata come promessa unilaterale di acquisto o addirittura come promessa sinallagmatica di vendita (CA Douai, 4 luglio 2013, RG n. 12/05563). L’affiliato può quindi essere costretto all’esecuzione forzata della vendita.

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