Approvvigionamento esclusivo o quasi esclusivo

L’approvvigionamento esclusivo è la stipula contrattuale con cui l’affiliato ha l’obbligo di approvvigionarsi presso l’entità, capo della rete, o presso fornitori a cui quest’ ultima fa riferimento. Questo sistema consente spesso all’affiliato di beneficiare di vantaggi tariffari (ad esempio attraverso sconti quantitativi) e di assistenza alla rivendita.

  • L’approvvigionamento è considerato quasi esclusivo quando supera il 75-80% del totale degli acquisti effettuati dall’affiliato.
  • L’approvvigionamento esclusivo ha posto a lungo due serie di difficoltà:

La determinazione del prezzo delle forniture esclusive. Dopo numerose fluttuazioni giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ritiene, da una serie di sentenze del 1° dicembre 1995, che, sebbene la determinazione del prezzo fosse in linea di principio liberamente definita tra le parti, l’affiliante doveva rispettare un dovere di buona fede contrattuale. Se l’affiliante non rispetta questo requisito di buona fede, tutti i contratti di vendita stipulati tra l’affiliante e l’affiliato potrebbero essere invalidati (ad eccezione del contratto di franchising).
La giustificazione delle clausole di esclusiva /quasi esclusiva. L’affiliante deve giustificare l’assoluta necessità di imporre un approvvigionamento esclusivo ai suoi affiliati, in particolare facendo valere la protezione dell’identità e dell’omogeneità della rete.

In caso contrario, la validità della clausola di fornitura esclusiva è criticabile ai sensi del diritto della concorrenza (interno e comunitario). La redazione di questo tipo di clausole richiede quindi l’intervento di un professionista qualificato.

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