clausola di non affiliazione

Contrariamente alla clausola di non concorrenza, la clausola di non affiliazione post-contrattuale non vieta al franchisee, al termine del contratto, di esercitare qualsiasi attività concorrente a quella del suo ex franchisor.

In presenza di tale clausola, l’affiliato si impegna a non affiliarsi, aderire o partecipare, direttamente o indirettamente, a una rete concorrente dell’affiliante, sia sotto una forma di distribuzione diversa (licenza di marca, cooperativa, distribuzione selettiva, ecc.) o meno. L’affiliato obbligato da una clausola di non affiliazione post-contrattuale non potrà più creare una rete concorrente a quella del suo affiliante.

Una sentenza della Sezione Commerciale della Corte di Cassazione del 28 settembre 2010 ha ritenuto che le clausole di non affiliazione non potevano essere qualificate come clausole di non concorrenza dal momento che non avevano l’effetto di impedire all’affiliato di gestire effettivamente la sua attività, e sfuggivano quindi all’esigenza di soddisfare le condizioni di validità delle clausole di non concorrenza, sia nel diritto interno che nel diritto comunitario della concorrenza (Cass.com., 28 settembre 2010, impugnazione n. 09-13.888).

Secondo la Corte di Cassazione, la clausola di non concorrenza “ha lo scopo di limitare l’esercizio da parte del franchisee di un’attività simile o analoga a quella della rete che lascia” mentre la clausola di non affiliazione “si limita a limitare la sua libertà di affiliazione a un’altra rete”.

Precisando che lo scopo della non affiliazione è quello di limitare la libertà di affiliazione a un’altra rete, la Corte di Cassazione ritiene inoltre che non debba avere l’effetto di impedire all’ex franchisee di continuare liberamente l’esercizio del suo fondo di commercio, anche esercitando un’attività simile o analoga a quella che aveva quando era ancora in franchising, poiché tale restrizione è quella della non concorrenza.

La restrizione alla libertà di intraprendere dell’affiliato è notevolmente limitata rispetto alle restrizioni imposte da una clausola di non concorrenza in quanto l’affiliato soggetto a una clausola di non affiliazione post-contrattuale rimane libero di esercitare un’attività concorrente sotto la propria insegna.

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