Patto di non concorrenza

La clausola di non concorrenza inserita in un contratto di franchising ha lo scopo di vietare al franchisee di esercitare, vale a dire di creare, partecipare o interessarsi, direttamente o indirettamente, da lui stesso o per interposta persona, alla gestione di qualsiasi attività concorrente a quella della rete.

Si distingue dalla clausola di non affiliazione che vieta solo all’affiliato di affiliarsi a una rete concorrente a quella del suo affiliante.

Due tipi di clausole di non concorrenza possono essere poste a carico del franchisee nel suo contratto di franchising:

– non concorrenza per tutta la durata del contratto di franchising;

– non concorrenza per un periodo determinato dalla data di cessazione degli effetti del contratto di franchising.

Trovate qui un articolo apparso su LSA sull’utilità della clausola di non concorrenza.

Tale obbligo, contrattuale o post-contrattuale, costituisce una restrizione alla libertà d’impresa e alla libertà di concorrenza del franchisee e deve quindi, per essere valido, rispettare le condizioni di validità imposte dal diritto interno o dal diritto comunitario, se del caso.

Dal momento che il diritto comunitario è applicabile al contratto di franchising, la clausola di non concorrenza non deve costituire un’intesa vietata o un abuso di posizione dominante e deve quindi rispettare le condizioni di validità stabilite dal regolamento comunitario n. 330/2010 del 20 aprile 2010.

La clausola di non concorrenza applicabile durante l’esecuzione del contratto di franchising deve, per essere valida, non avere una durata superiore a cinque anni.

Le condizioni di validità della clausola di non concorrenza post-contrattuale sono, nel diritto comunitario, più rigorose. Tale clausola sarà considerata lecita se:

– “ riguarda beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto ”;

– è limitata ” ai locali o terreni dai quali l’acquirente ha svolto la propria attività durante la durata del contratto “;

– è limitata a “un anno dalla scadenza dell’accordo“;

– è ” indispensabile per la protezione di un know-how trasferito dal fornitore all’acquirente “.

In caso di mancato rispetto delle condizioni del suddetto regolamento n.330/2010, la clausola di non concorrenza è considerata come avente un effetto anticoncorrenziale. Spetta quindi all’affiliante dimostrare l’effetto benefico per la concorrenza di tale clausola.

Qui puoi anche trovare un articolo sul fatto che una clausola di non concorrenza deve essere proporzionata agli interessi legittimi dell’affiliante.

Dal momento che il contratto di franchising non rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, le clausole di non concorrenza ivi inserite devono rispettare i requisiti di validità del diritto interno.

Le condizioni di validità di queste clausole non figurano nella legge francese, ma sono state stabilite nel corso delle decisioni dei tribunali. La clausola di non concorrenza, contrattuale o post-contrattuale, deve, nel diritto interno:

la validità limitata nel tempo,

– essere limitata nello spazio;

– proteggere un interesse legittimo: nel diritto del franchising, si considererà che l’interesse legittimo del franchisor è la protezione del suo know-how;

– essere proporzionata all’oggetto del contratto

In caso di mancato rispetto delle condizioni di validità di tali clausole, il giudice francese potrà dichiarare la nullità della clausola.

Per contro, sia il diritto comunitario che il diritto francese non fanno del versamento di un’indennità al franchisee, in contropartita del suo impegno di non concorrenza, una condizione di validità di tali clausole.

Tale obbligo a carico del franchisee non è di ordine pubblico e deve derivare dalle clausole del contratto di franchising. È quindi essenziale, per l’affiliante che desidera proteggere il proprio know-how e il concetto commerciale che ha sviluppato, integrare tali clausole nei suoi contratti di franchising.

Vedi qui tutte le nostre pubblicazioni sulle clausole del contratto di distribuzione.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la legge Macron del 6 agosto 2015 ha modificato le disposizioni applicabili in materia di validità delle clausole di non concorrenza.

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