Clausola di riservatezza
La clausola di confidenzialità., detta anche clausola di segretezza, discrezione o non divulgazione (la sigla anglosassone NDA per Non-disclosure Agreement viene anche utilizzato), ha lo scopo di imporre al partner il silenzio sulle informazioni che gli vengono comunicate, quali informazioni tecniche, commerciali, finanziarie o addirittura il silenzio sull’esistenza di trattative o di un rapporto contrattuale. Essa pone a carico del suo debitore un obbligo di non fare.
- 1. La clausola di riservatezza trova posto in tutte le fasi della vita del contratto:
- Prima del contratto: può sottoporre al segreto l’esistenza di trattative e/o le informazioni comunicate in tale occasione tra le parti. Nell’ambito di un progetto di contratto di franchising, tale stipulazione è frequente quando uno dei partner deve fornire all’altro una panoramica dei suoi metodi, tecniche o know-how.
- Durante il contratto: può vietare la comunicazione, la divulgazione o lo sfruttamento delle informazioni comunicate o acquisite nel corso del contratto.
- Dopo il contratto: può vietare la comunicazione, la divulgazione o lo sfruttamento delle informazioni trasmesse o acquisite nel corso del contratto, dopo la scadenza dello stesso.Il debitore dell’obbligo della clausola di riservatezza è la controparte contrattuale. Ma può anche applicarsi ai terzi che potrebbero ricevere le informazioni dalla controparte (personale, attori esterni o persone operative, come una società controllata).
La sanzione della violazione di una clausola di riservatezza assumerà spesso la forma di un indennizzo destinato a risarcire la perdita subita e il mancato guadagno, indennizzo sia previsto dalle parti attraverso una clausola penale, sia pronunciato dal giudice (CA Paris, 17 feb 1997, JCP G 1998, II, n. 10000, nota Fages B.; v. n. 339-61: danni e interessi fissati a 280.000 franchi).
- 2. Nel contratto di franchising, la clausola di riservatezza ha lo scopo di proteggere tutte le informazioni, conoscenza o know-how confidenziali, in merito alle modalità di sfruttamento del franchising che siano state comunicate all’affiliato o di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della gestione del suo punto vendita.Tende anche a proteggere il concetto da qualsiasi sfruttamento che potrebbe fare il franchisee.
Questa clausola è generalmente prevista per tutta la durata del contratto e dopo la sua cessazione, per qualsiasi motivo.
- 3. L’Autorità garante della concorrenza non manifesta alcuna ostilità alle clausole di riservatezza (Cons. conc., dec. n. 96-D-36, 28 maggio 1996: Racc. Lamy n. 688, comm. J.-L. Respaud).
In materia di franchising, la Commissione delle Comunità europee ha inoltre affermato, nella causa Pronuptia, che “ l’affiliante deve essere in grado di comunicare agli affiliati il suo know-how e fornire loro l’assistenza necessaria per metterli in grado di applicare i suoi metodi, senza rischiare che questo know-how e questa assistenza vadano a vantaggio, se non altro indirettamente, dei concorrenti »(CGCE, 28 gen. 1986, causa 161/84, Pronuptia de Paris GmbH c/ Paris Irmgard Schillgalis, Racc. CGCE 1986, pag. 353). Tale posizione è stata poi ribadita dalle linee guida che accompagnano il regolamento di esenzione n. 2790/1999/CE della Commissione del 22 dicembre 1999.
La clausola di riservatezza non deve tuttavia avere un effetto anticoncorrenziale (Cass. com., 27 gen. 1998, n. 96-10.694: JurisData n. 1998-000492; D. cause 1998, pag. 836, per uno sconto occulto) o impedire al suo debitore di mettere a frutto la sua esperienza e la sua capacità personale. In caso contrario, sarà trattata come una clausola di non concorrenza perché lo priva di qualsiasi capacità professionale.