Avviamento commerciale
L’avviamento può essere definito come un insieme di elementi materiali e immateriali destinati alla gestione di un’attività commerciale o industriale.Se non esiste una definizione legale dell’avviamento, gli articoli L.141-5 e L.142-2 del Codice di commercio elencano alcuni degli elementi che possono costituirlo.
Pertanto, l’articolo L.141-5 del codice di commercio relativo al privilegio del venditore stabilisce che “(il privilegio del venditore) riguarda solo gli elementi del fondo elencati nella vendita e nell’iscrizione, e in mancanza di una designazione precisa, solo l’insegna e il nome commerciale, il diritto di locazione, la clientela e l’avviamento”.
L’articolo L.142-2 del Codice di commercio relativo al pegno di attività commerciali stabilisce che “sono suscettibili di essere inclusi nel pegno soggetto alle disposizioni del presente capo come parte di un’attività commerciale: l’insegna e il nome commerciale, il diritto di locazione, la clientela e l’avviamento, i mobili commerciali, il materiale o gli utensili utilizzati per lo sfruttamento del fondo, i brevetti di invenzione, le licenze, i marchi, i disegni e modelli industriali e in generale i diritti di proprietà intellettuale ad essi collegati”.
L’avviamento comprende quindi elementi materiali come mobili, attrezzature e utensili per lo sfruttamento del fondo, nonché layout e installazioni, ed elementi immateriali, vale a dire: la clientela e l’avviamento, il diritto di locazione, l’insegna e il nome commerciale, i marchi di fabbrica, i brevetti di invenzione, le licenze e le autorizzazioni amministrative quando sono trasferibili.
Tra gli elementi che compongono l’avviamento, la clientela costituisce un elemento essenziale senza il quale il fondo non esiste. Può essere definita come l’insieme delle persone disposte a intrattenere rapporti contrattuali con un commerciante.
La questione di chi sia la clientela nell’ambito di una rete distributiva è stata a lungo dibattuta. Alcune decisioni giurisprudenziali hanno infatti potuto ritenere che l’affiliato non fosse titolare di una propria attività commerciale, e di conseguenza gli hanno negato il beneficio dello status dei contratti di locazione commerciale basandosi sull’assenza di una gestione indipendente e di una propria clientela indipendente dall’attrattiva esercitata dal marchio dell’affiliante. Un’importante sentenza della Corte di Cassazione del 27 marzo 2002 ha sancito il principio di una clientela propria del franchisee, considerando che “se una clientela è a livello nazionale legata alla notorietà del marchio del franchisor, la clientela locale esiste solo in virtù dei mezzi messi in atto dal franchisee, tra cui gli elementi materiali del suo fondo commerciale, materiale e stock, e l’elemento immateriale costituito dal contratto di locazione, che questa clientela fa essa stessa parte del fondo commerciale del franchisee poiché, anche se quest’ ultimo non è il proprietario del marchio e dell’insegna messi a sua disposizione durante l’esecuzione del contratto di franchising, è creata dalla sua attività, con mezzi che, contraendo a titolo personale con i suoi fornitori o prestatori di denaro, mette in atto a suo rischio e pericolo”.
I beni immobili sono esclusi dall’avviamento, così come i crediti e i debiti del gestore.