impresa affiliante
Dopo aver gestito un concetto commerciale e architettonico, sotto un marchio, un’azienda può voler sviluppare il suo concetto consentendo a terzi, commercianti indipendenti – e futuri franchisee – di ripetere il suo successo commerciale, nell’ambito di una rete di franchising.
Ai sensi del contratto di franchising, il franchisor è quindi la parte che concede a un terzo – società commerciale o imprenditore individuale – il diritto di riprodurre il suo concetto, sotto la sua insegna, secondo un know-how identificato, segreto, sostanziale e collaudato, fornendo assistenza nell’attuazione del concetto così sviluppato.
Il franchisor, nei suoi rapporti contrattuali con i suoi affiliati, è soggetto a tre obblighi essenziali, inerenti a questa forma di commercio organizzato:
la messa a disposizione di segni distintivi: marchio, logo, sito web, profumo, concetto architettonico sono tutti elementi essenziali per la reiterazione del successo commerciale dell’affiliante da parte dell’affiliato. Si tratta qui per l’affiliante di conferire diritti su tali segni distintivi, ma anche di mantenerli per tutta la durata del contratto di franchising e di proteggerli da danni da parte di terzi;
l’assistenza del franchisee: essendo l’assistenza parte integrante del metodo commerciale in franchising, il franchisor deve fornire assistenza sia tecnica che commerciale nell’implementazione del proprio know-how;
lo sviluppo della notorietà della rete: poiché la notorietà della rete è un segno di adesione della clientela, l’affiliante ha l’obbligo di mantenere l’immagine della rete e del marchio e, per farlo, deve controllare il rispetto del know-how da parte di tutti i suoi affiliati, nel rispetto dell’indipendenza dell’affiliato.
Altri obblighi, che non rientrano nell’essenza stessa del contratto di franchising, possono essere posti a carico dell’affiliante, come la fornitura delle sue condizioni generali di vendita, dal momento che un’esclusiva di approvvigionamento presso l’affiliante – in qualità di centrale di acquisto – è imposta agli affiliati della rete, o ancora l’esclusiva territoriale, ai sensi della quale l’affiliante concede all’affiliato il monopolio di sfruttamento della sua insegna in un determinato territorio.
In ogni caso, tutti gli obblighi che gravano sull’affiliante, inerenti o meno al contratto di franchising, devono essere definiti contrattualmente. L’assenza di contrattualizzazione delle prime può comportare la riqualificazione del contratto in un’altra forma di distribuzione, pertanto l’assenza di contrattualizzazione delle seconde non è ad essa imputabile.