Legge Doubin

L’espressione “Legge Doubin” designa la legge del 31 dicembre 1989 e il suo decreto attuativo del 4 aprile 1991, codificati negli articoli L 330-1 e R 330-1 e seguenti del Codice di commercio.

L’articolo L.442-1 del Codice di commercio dispone:

“Chiunque metta a disposizione di un’altra persona un nome commerciale, un marchio o un’insegna, esigendo da essa un impegno di esclusività o di quasi esclusività per l’esercizio della propria attività, è tenuto, prima della firma di qualsiasi contratto concluso nell’interesse comune di entrambe le parti, a fornire all’altra parte un documento che fornisca informazioni sincere, che le permetta di impegnarsi con cognizione di causa.

Questo documento, il cui contenuto è fissato per decreto, specifica in particolare l’anzianità e l’esperienza dell’azienda, lo stato e le prospettive di sviluppo del mercato interessato, l’importanza della rete di operatori, la durata, le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto, nonché l’ambito delle esclusività.

Quando il pagamento di una somma è richiesto prima della firma del contratto di cui sopra, in particolare per ottenere la prenotazione di un’area, le prestazioni assicurate in cambio di tale somma sono specificate per iscritto, nonché gli obblighi reciproci delle parti in caso di recesso.

Il documento di cui al primo comma e il progetto di contratto sono comunicati almeno venti giorni prima della firma del contratto o, se del caso, prima del versamento della somma di cui al comma precedente ».

L’articolo R. 330-1 così dispone:

Il documento di cui al primo comma dell’articolo L. 330-3 contiene le seguenti informazioni:
1° L’indirizzo della sede dell’impresa e la natura delle sue attività con l’indicazione della sua forma giuridica e dell’identità dell’imprenditore se si tratta di una persona fisica o dei dirigenti se si tratta di una persona giuridica; se del caso, l’importo del capitale;

2° Le indicazioni di cui ai punti 1° e 2° dell’articolo R. 123-237 o il numero di iscrizione nel registro dei mestieri, nonché la data e il numero di registrazione o di deposito del Marchio e, nel caso in cui il Marchio oggetto del contratto sia stato acquisito a seguito di una cessione o di una licenza, la data e il numero della corrispondente iscrizione nel registro nazionale dei Marchi con, per i contratti di licenza, l’indicazione della durata per la quale la licenza è stata concessa;

3° La o le domiciliazioni bancarie dell’azienda. Questa informazione può essere limitata alle cinque principali domiciliazioni bancarie;

4° La data di creazione dell’impresa con un promemoria delle principali fasi della sua evoluzione, compresa quella della rete di operatori, se del caso, nonché tutte le indicazioni che consentano di valutare l’esperienza professionale acquisita dal gestore o dai dirigenti.
Le informazioni di cui al comma precedente possono riguardare solo gli ultimi cinque anni precedenti quello della consegna del documento. Esse devono essere completate da una presentazione dello stato generale e locale del mercato dei prodotti o servizi oggetto del contratto e delle prospettive di sviluppo di tale mercato.
Devono essere allegati a questa parte del documento i conti annuali degli ultimi due esercizi o, per le società i cui titoli finanziari sono ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, le relazioni redatte a titolo degli ultimi due esercizi in applicazione dell’articolo III dell’articolo L. 451-1-2 del codice monetario e finanziario;

5° Una presentazione della rete di operatori che comprende:
a) l’elenco delle imprese che ne fanno parte con l’indicazione per ciascuna di esse della modalità di esercizio pattuita;
b) l’indirizzo delle imprese stabilite in Francia con le quali la persona che propone il contratto è vincolata da contratti della stessa natura di quello di cui si prevede la conclusione; viene precisata la data di conclusione o di rinnovo di tali contratti;
Quando la rete conta più di cinquanta operatori, le informazioni di cui al comma precedente sono richieste solo per le cinquanta imprese più vicine al luogo dell’esercizio previsto;
c) Il numero di imprese che, essendo legate alla rete da contratti della stessa natura di quello di cui si prevede la conclusione, hanno cessato di far parte della rete nell’anno precedente quello del rilascio del documento. Il documento specifica se il contratto è scaduto o se è stato risolto o annullato;
d) se del caso, la presenza, nell’area di attività dell’insediamento prevista dal contratto proposto, di qualsiasi stabilimento in cui siano offerti, con il consenso espresso della persona che propone il contratto, i prodotti o servizi oggetto dello stesso;

6° L’indicazione della durata del contratto proposto, delle condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione, nonché l’ambito delle esclusive.
Il documento precisa, inoltre, la natura e l’importo delle spese e degli investimenti specifici all’insegna o al Marchio che la persona destinataria del progetto di contratto si impegna prima di iniziare l’esercizio ”.
Va sottolineato che il contratto di franchising non è l’unico oggetto dell’obbligo di rilascio di un documento informativo precontrattuale al suo candidato Franchisee. Anche il contratto di concessione è soggetto a questo obbligo di informazione precontrattuale.

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