Il mandato di interesse comune:
Il mandato di interesse comune è una creazione pretoriana apparsa nel XIX secolo.1. Un mandato è di interesse comune quando il contratto che viene concluso presenta un interesse sia per il mandante che per il mandatario.
Vi è un mandato di interesse comune quando vi è “interesse del mandante e del mandatario allo sviluppo dell’impresa attraverso la creazione e lo sviluppo della clientela” (Cass. com., 20 feb. 2007, n. 05-18.444, JurisData n. 2007-037690; Cass. com., 8 lug. 2008, n. 07-12.759; Cass. com., 24 nov. 2009, n. 08-19.596; Cass. com., 29 feb. 2000, n. 97-15.935, JurisData n. 2000-000750).
Il mandato di interesse comune è venuto a temperare il principio posto dall’articolo 2004 del Codice Civile secondo il quale il mandato è liberamente revocabile (revocabile ad nutum).
Il mandato di interesse comune non è pertanto revocabile per volontà di una sola delle parti.
La revoca è infatti subordinata a “un consenso di entrambe le parti o a una causa riconosciuta in giudizio, o infine secondo le clausole del contratto” (Cass. com., 3 luglio 2001, n. 98-16.691; Cass. com., 6 luglio 1993, n. 91-15.469; Cass. com., 3 giugno 1997, n. 95-11.450; Cass. com., 18 gennaio 2000, n. 97-21.368).
Se queste condizioni non sono rispettate dal mandante, un’indennità è dovuta di pieno diritto al mandatario, salvo in caso di legittima causa di revoca, vale a dire in caso di colpa del mandatario
Il legislatore ha consacrato questa costruzione pretoriana per gli agenti commerciali ponendo il principio secondo cui “i contratti intervenuti tra gli agenti commerciali e i loro mandanti sono conclusi nell’interesse comune delle parti” (C. com., art. L. 134-4, c. 1).
La revoca del contratto di agente commerciale senza indennità è tuttavia soggetta a colpa grave dell’agente commerciale (C. com., art. L. 134-13).
2. I distributori, in particolare gli affiliati, hanno richiesto il beneficio di un’indennità di fine rapporto simile a quella concessa al mandatario nel mandato di interesse comune e all’agente commerciale.
Se la legge Doubin del 31 dicembre 1989 qualifica come contratti di interesse comune i «contratti con i quali una persona mette a disposizione di un’altra una denominazione commerciale, un marchio o un’insegna, esigendo da essa un impegno di esclusività o di quasi esclusività per l’esercizio della sua attività», la giurisprudenza rifiuta tuttavia di estendere il regime del mandato di interesse comune agli altri contratti aventi lo stesso carattere e limita tale regime ai contratti di mandato: «l’interesse comune allo sviluppo di due imprese non vincolate da un contratto di mandato non incide sulle condizioni di cessazione della loro collaborazione» (Cass. com., 8 gennaio 2002: Boll. civ. 2002, IV, n. 1).
Infatti, a differenza del mandatario, il concessionario o il franchisee è un commerciante indipendente. Giuridicamente, mantiene la propria clientela al momento dell’estinzione del contratto, anche se, di fatto, la clientela continuerà a seguire il marchio che rappresentava (Cass. com., 20 nov. 1979: Boll. civ. 1979, IV, n. 298; Cass. 3e civ., 27 marzo 2002: JCP G 2002, II, 10112, nota F. Auque; D. 2002, atto giurisprudenziale p. 1487, oss. E. Chevrier; D. 2002, atto giurisprudenziale p. 2400).
I giudici di merito rifiutano di concludere per una distrazione di clientela da parte del concedente (Cass. com., 9 marzo 1976: Boll. civ. 1976, IV, n. 90; Cass. com., 20 novembre 1979: Boll. civ. 1979, IV, n. 298) e ritengono che il concessionario abbia necessariamente accettato, al momento della conclusione del contratto, il rischio di perdita di clientela (Cass. com., 9 luglio 1952: RTD com. 1953, pag. 720, oss. J. Hémard; Cass. com., 13 nov. 1972: Boll. civ. 1972, IV, n. 286).