Apprezza la colpa grave dell'agente commerciale

Il tuo agente di vendita è poco efficiente e vuoi porre fine al rapporto?  

Potrebbe costarti caro. 

Infatti, l’articolo L.134-12 del Codice di commercio prevede che l’agente commerciale abbia diritto, in caso di cessazione dei suoi rapporti su iniziativa del mandante, a un’indennità di clientela.  

Tale indennità è giustificata dalla natura di mandato di interesse comune di tale contratto. Le parti hanno infatti come obiettivo comune lo sviluppo di una clientela, ognuna delle quali sviluppa la propria attività sviluppando l’attività comune. Al termine del contratto, l’agente commerciale perde il beneficio del valore patrimoniale legato alla clientela che ha contribuito a sviluppare, mentre il suo mandante ne conserva l’esercizio. L’indennità di cessazione del contratto ha quindi lo scopo di indennizzare l’agente commerciale di tale perdita.

 Ai sensi dell’articolo L.134-16 del Codice di commercio, qualsiasi clausola o accordo contrario alle disposizioni degli articoli L.134-12 e L.134-13 del Codice di commercio si considera non scritto. Tali disposizioni sono quindi di ordine pubblico e non è possibile derogarvi. La giurisprudenza ricorda quindi regolarmente che qualsiasi clausola che abbia lo scopo di far rinunciare anticipatamente l’agente commerciale al suo diritto all’indennità di fine rapporto è inefficace, indipendentemente dal fatto che la clausola sia inclusa nel contratto di agente commerciale o in un atto separato (Cass.com., 21 ottobre 2014, n. 13-18370).
 

Il nostro metodo

La tua principale scappatoia: l’agente commerciale che ha commesso una colpa grave perde il suo diritto all’indennità di clientela.

 Ma, secondo una giurisprudenza costante, le parti non possono definire contrattualmente la nozione di colpa grave. Questa è definita dalla giurisprudenza come la colpa “che pregiudica la finalità del mandato di interesse comune e rende impossibile il mantenimento del vincolo contrattuale“. (Cass. Com., 15 ottobre 2002 n.00-18.122.) 

Poiché la caratterizzazione di una colpa grave può privare l’agente commerciale del suo diritto al risarcimento, la colpa grave è valutata in modo restrittivo dalla giurisprudenza.
  
 

La soluzione
 

Spetta al mandante che invoca l’esistenza di una colpa grave dell’agente commerciale per esonerarsi dal pagamento dell’indennità di fine contratto dimostrarla.  

Gouache Avocats vi aiuterà a identificare ciò che potrebbe costituire una colpa grave e se la vostra decisione è presa abbastanza a monte della sua attuazione per costruire e caratterizzare questa colpa grave. 

La colpa che priva l’agente del suo diritto al risarcimento deve essere sollevata senza indugio dal mandante (Cass. com., 8 dic. 2009, n. 08-17.749). 

È quindi necessario agire non appena si verifica la colpa, se possibile. 

Attenzione, da una sentenza del novembre 2022 (Cass. com., 16 nov. 2022, n. 21-17.423) occorre invece ritenere che una colpa grave scoperta successivamente alla risoluzione del contratto non impedisca all’agente commerciale di percepire la sua indennità. Si tratta di un’interpretazione più restrittiva, in linea con la posizione dei tribunali europei (per un’applicazione si veda CA Poitiers, 7 novembre 2023, n. 22/01754).

 Non si ricerca quindi la colpa grave dopo la risoluzione del contratto di agenzia commerciale ma prima. Gouache Avocats è qui per aiutarti a trovarla. 

Per approfondire: alcuni casi di colpa grave
 

I principali casi di colpa grave sono:
 
 

  • il fatto per l’agente commerciale di abbandonare la sua attività in modo coerente;
     
     

La semplice diminuzione del fatturato dell’agente commerciale non costituisce di per sé colpa grave dell’agente (Cass. Com. 14 dicembre 2010 n.0-17318). Affinché la diminuzione dell’attività dell’agente commerciale costituisca una colpa grave, il mandante deve dimostrare che essa deriva direttamente dal comportamento dell’agente.

  Pertanto, la colpa grave dell’agente è caratterizzata quando la diminuzione del fatturato deriva dalla prolungata assenza della ricerca della clientela da parte dell’agente (Cass. Com. 12 ottobre 2010 n. 09-16886), della cessazione delle fiere e delle visite di alcuni clienti abituali (Cass., Com., 9 giugno 2015, n. 14-14.396) o ancora quando risulti da un disinteresse manifesto e generalizzato dell’agente commerciale nell’esecuzione del suo mandato (Cass. com. 9-12-2014 n. 13-28.170).
 

  • la vendita di prodotti concorrenti del mandante (Cass. Com. 24 maggio 2011 n.10-16969);
     
     

Ai sensi dell’articolo L.134-3 del Codice di Commercio, l’agente commerciale può accettare senza autorizzazione la rappresentanza di nuovi mandanti, ma non può accettare la rappresentanza di un’impresa concorrente di quella di uno dei suoi mandanti senza il consenso di quest’ ultimo. 

La vendita di prodotti complementari e non sostituibili a quelli mandanti non costituisce violazione dell’obbligo di non concorrenza del mandante (Cass. Com, 10 novembre 2015, n. 14-14820). 

Ma esiste una moltitudine di gravi errori riconosciuti dalla giurisprudenza:
 
 

  • La violazione della clausola di gradimento stipulata nel contratto di agente (Cass. com., 29 giugno 2022, n. 20-13.228);
     
  • Il degrado dell’immagine del mandante per accumulo di negligenze (Cass. com., 15 marzo 2017, n. 15-20.577);
     
  • L’occultamento delle difficoltà finanziarie note al cliente (Cass. com., 20 gen. 2021, n. 19-11.644);
     
  • L’occultamento di un’attività parallela in violazione del suo dovere di lealtà (Cass. com., 8 ott. 2013, n. 12-24.064);
     
  • Il fatto di dissimulare che l’agente interveniva non solo per il preponente in occasione della commercializzazione dei suoi prodotti, ma anche, dietro commissione, per uno dei suoi fornitori in occasione dell’approvvigionamento di tali prodotti (Cass. com., 20 set. 2016, n. 15-12.994);
     
  • Il fatto di ignorare il rifiuto del mandante di prospettare un determinato cliente (Cass. com., 4 ott. 2016, n. 15-17.992);
     
  • Il disinteresse per la commercializzazione dei prodotti del mandante (Cass. com., 28 nov. 2000, n. 97-22.482);
     
  • La mancanza di prospezione dei clienti di uno dei due paesi la cui gestione gli era contrattualmente affidata (CA Paris, 17 feb. 2011, n. 06/07930);
     
  • Il rifiuto di seguire le istruzioni del mandante (Cass. com., 20 feb. 2001, n. 98-13.656);
     
  • Aggredire un cliente di fronte a clienti e collaboratori del mandante, in occasione di una serata organizzata per fidelizzare la clientela del mandante (Cass. com., 11 feb. 2003, n. 01-16.484);
     
  • Il fatto per l’agente di sollecitare per se stesso un cliente mentre in qualità di agente commerciale doveva sollecitare un cliente solo per conto del suo mandante (CA Aix-en-Provence, 28 marzo 2013, n° 11/13236);
     
  • La produzione di un falso contratto di agente commerciale al fine di ottenere provvigioni e indennità (Cass. com., 29 nov. 2011, n. 10-25.874).
     

Jean-Baptiste Gouache

Avvocato Associato

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