Formalizza convenzioni uniche
La formalizzazione di un accordo che riepiloghi le condizioni negoziate tra fornitore e acquirente è un obbligo legale.
L’articolo L. 441-3 del codice di commercio prevede che un accordo scritto concluso tra il fornitore, ad eccezione dei fornitori di prodotti di cui all’articolo L. 443-2, e il distributore o il fornitore di servizi menzioni gli obblighi reciproci che le parti si sono assunte al termine della negoziazione commerciale, nel rispetto degli articoli da L. 442-1 a L. 442-3.
Il presente accordo è redatto in un unico documento o in un insieme formato da un contratto quadro e da contratti di applicazione.
Qualsiasi emendamento alla convenzione unica è oggetto di un documento scritto che menziona l’elemento nuovo che lo giustifica.
La convenzione unica stabilisce, al fine di concorrere alla determinazione del prezzo pattuito, i seguenti obblighi:
1° le condizioni dell’operazione di vendita dei prodotti o delle prestazioni di servizi, comprese le riduzioni di prezzo, e, se del caso, i tipi di situazione in cui e le modalità in base alle quali possono essere applicate condizioni derogatorie dell’operazione di vendita;
2° i servizi di cooperazione commerciale, atti a favorire la commercializzazione dei prodotti o servizi del fornitore, che il distributore o il prestatore di servizi gli rende, che non rientrano negli obblighi di acquisto e di vendita, precisando l’oggetto, la data prevista, le modalità di esecuzione, la remunerazione di tali servizi nonché i prodotti o servizi ai quali si riferiscono e la remunerazione globale relativa a tutti questi obblighi;
3° Gli altri obblighi destinati a favorire la relazione commerciale tra il fornitore e il distributore o il prestatore di servizi, specificando per ciascuno l’oggetto, la data prevista e le modalità di esecuzione, nonché la remunerazione o la riduzione complessiva del prezzo relativa a tutti questi obblighi.
4° L’oggetto, la data, le modalità di esecuzione, la remunerazione e i prodotti a cui si riferisce di qualsiasi servizio o obbligo derivante da un accordo concluso con una persona giuridica situata al di fuori del territorio francese, con la quale il distributore è direttamente o indirettamente collegato.
Il presente accordo è concluso per un periodo di un anno, due anni o tre anni, entro il 1° marzo dell’anno in cui ha effetto o entro due mesi dall’inizio del periodo di commercializzazione dei prodotti o servizi soggetti a un particolare ciclo di commercializzazione. Se conclusa per un periodo di due o tre anni, essa stabilisce le modalità secondo le quali il prezzo concordato viene rivisto. Tali modalità possono prevedere la presa in considerazione di uno o più indicatori disponibili che riflettono l’evoluzione del prezzo dei fattori di produzione.
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Passiamo in rassegna attraverso un questionario esaustivo tutti i punti che devono figurare nella convenzione unica per esprimere le vostre scelte di politica commerciale e garantirne la contrattualizzazione a norma di legge.
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