Cessione di attività commerciali in frode dei diritti di un creditore
L’azione pauliana, organizzata ai sensi dell'articolo 1341-2 del codice civile, consente di rendere inopponibile la cessione di attività commerciali aventi l'effetto di trasferirla sostituendola con una somma di denaro più difficilmente pignorabile e privando il creditore della facoltà di far valere i propri diritti.
L’azione pauliana, organizzata all’articolo 1341-2 del codice civile, permette di rendere inopponibile la cessione di attività commerciali avente l’effetto di trasferirlo sostituendolo con une somma di denaro più difficilmente pignorabile, e privando il creditore della facoltà di far valere i propri diritti.
Il creditore chiede l’inopponibilità della cessione dell’avviamento
Un birrificio è assegnato da un commercialista per il pagamento dei suoi onorari.
Avviamento commerciale
Viene poi condannata a pagare una certa somma a titolo di onorario, ma viene messa in liquidazione giudiziale.
Il revisore contabile decide quindi di assegnare le parti alla cessione dell’avviamento, in modo che tale cessione gli sia resa inopponibile.
La Corte d’appello respinge la sua domanda di inopponibilità, basata sulle disposizioni dell’articolo 1341-2 del codice civile francese l’azione pauliana.
Dinanzi all’Alta Giurisdizione, il Dottore Commercialista sostiene che la Corte d’Appello, dopo aver accertato che la cessione di attività commerciali aveva sostituito detto fondo con una somma di denaro, valore più facilmente occultabile, non poteva escludere l’azione pauliana per l’assenza di prove dell’apparente insolvenza della Brasserie.
L’azione pauliana è subordinata alla prova dell’insolvenza del debitore?
La Corte di Cassazione ricorda le condizioni di un’azione pauliana:
- Essa è fondata dal momento che la cessione ha l’effetto di sottrarre un bene al suo perseguimento sostituendolo con fondi più facili da nascondere.
- Questo danno è sufficiente e il successo di l’azione pauliana non è subordinata alla prova dell’impoverimento del debitore.
Essa annulla la decisione della Corte d’Appello che ha aggiunto alla Legge una condizione e violato l’articolo 1341-2 del codice civile ritenendo che il creditore non presentasse la prova dell’insolvenza, almeno apparente, della Brasserie al momento della la cessione del suo fondo di commercio.
Il danno del creditore, che agisce sulla base di l’azione pauliana, è caratterizzata quando la cessione dell’avviamento, benché concessa al prezzo normale, ha l’effetto di sottrarre l’avviamento al perseguimento dei suoi creditori sostituendolo con liquidità più facili da nascondere. Il creditore non è tenuto a fornire la prova dell’impoverimento del debitore.
SENTENZA della CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE COMMERCIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA, del 29 GENNAIO 2025 Impugnazione n. 23-20.836
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