Improvvisa interruzione dei rapporti commerciali instaurati nel settore audiovisivo
Con sentenza del 17 gennaio 2025, la Corte d’appello di Parigi conferma l’applicabilità del fondamento della brusca interruzione delle relazioni commerciali nel settore audiovisivo.
Con sentenza del 17 gennaio 2025, la Corte d’appello di Parigi conferma l’applicabilità del fondamento della brusca interruzione delle relazioni commerciali nel settore audiovisivo.
Con sentenza del 17 gennaio 2025, la Corte d’appello di Parigi conferma l’applicabilità del fondamento della brusca interruzione delle relazioni commerciali nel settore audiovisivo.
Dal 2001 al 2020, la società TSE e la società Ruq hanno stipulato numerosi contratti a tempo determinato aventi per oggetto la produzione di programmi televisivi destinati ad essere diffusi sui canali del servizio pubblico, in particolare il canale televisivo France 2. La società TSE era allora il produttore delle trasmissioni, di cui affidava l’animazione alla società Ruq, in cambio di un compenso. Questo è stato in particolare il caso della trasmissione intitolata “Non siamo a letto”.
A partire dal 2009 il rapporto tra le parti si è trasformato in partnership. Per ogni stagione, la società TSE e la società Ruq firmavano quindi contratti di coproduzione delle emissioni, prevedendo una ripartizione degli introiti.
Il Sig. Ruquier non ha voluto rinnovare la produzione della trasmissione “On n’ est pas couché” per la stagione 2020/2021. Il 12 maggio 2021, la società TSE ha citato la società Ruq dinanzi al Tribunale commerciale di Parigi, al fine di ottenere la sua condanna a risarcire il danno derivante dalla rottura improvvisa di un rapporto commerciale stabilito, nonché il pagamento di diversi crediti relativi alla liquidazione dei conti di coproduzione dell’emissione.
Con sentenza del 20 giugno 2022, il tribunale ha accolto le richieste della società TSE e, in particolare, ha condannato la società Ruq a versare alla società TSE:
- la somma di €780.340 a titolo di risarcimento danni, a titolo di risarcimento della perdita di margine su costi variabili a causa dell’inadeguatezza del preavviso di disdetta,
- la somma di €219.375 a titolo di risarcimento dei licenziamenti economici causati dalla brutalità della rottura.
Con sentenza del 17 gennaio 2025, la Corte d’appello di Parigi conferma la sentenza di primo grado in quanto ha ritenuto l’esistenza di relazioni commerciali consolidate e la brutalità di rottura, e vi aggiunge amplificando le condanne pronunciate.
Sull’esistenza di un rapporto commerciale stabilito, la Corte ritiene che «la costanza del rapporto commerciale si basa sulla molteplicità dei contratti la cui esecuzione si è sviluppata, senza interruzione, per quasi diciannove anni, la quale ha dato luogo a una corrente d’affari particolarmente significativa» […]; «se è vero che i rapporti instaurati nel settore di attività dell’audiovisivo non sono destinati ad iscriversi abitualmente nella stabilità, la storia del rapporto tra le parti, così tracciata, fa apparire che la firma dei contratti di produzione e di coproduzione corrispondevavavava ad ordinazioni, altrettanto regolari, della società France Télévisions con la quale il rapporto era anche perenne, ciò anche se quest’ ultima aveva diminuito l’importo del bilancio inizialmente stanziato per l’emissione« On n’ est pas couché », il che non prometteva necessariamente la fine prematura della sua diffusione.
Sulla prevedibilità della rottura, la Corte ritiene che “il” fondo per la cessazione delle emissioni “iscritto nei conti della società TSE non consente di indurre un’assenza di fede nella continuità del rapporto, ma stabilisce solo la volontà dei suoi dirigenti di anticipare i possibili rischi della cessazione delle emissioni” […] “Alla luce di tutte queste circostanze, si deve ritenere che la società TSE potesse legittimamente aspettarsi di continuare la sua collaborazione con la società Ruq e anticipare per il futuro una certa continuità del flusso di affari con il suo partner commerciale”.
Durante il periodo di preavviso, la società Ruq ha notificato, per la prima volta, per iscritto la sua decisione di porre fine al rapporto, con e-mail del 24 aprile 2020, che si è conclusa il 30 giugno successivo, dopo l’ultima ripresa della trasmissione, di modo che la società TSE ha così beneficiato di un preavviso della durata di 2,25 mesi.
La durata del rapporto commerciale instaurato era, nel caso di specie, di diciannove anni, al giorno della rottura, cosicché si deve tener conto della notevole anzianità di tale rapporto. Alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la Corte conferma che la durata sufficiente del preavviso può essere stimata, come ha ritenuto il tribunale, a dieci mesi.
Nella risarcimento dei danni, la Corte richiama la soluzione costante secondo cui «Sono risarcibili solo […] i danni derivanti da la brutalità della rottura e non la rottura stessa (Cass., Com., 10 febbraio 2015, n. 13-26.414, pubblicato nel Bollettino). ”[…]” Il danno principale derivante dal brutalità della rottura si valuta in considerazione del margine lordo atteso, vale a dire la differenza tra il fatturato al netto delle imposte previsto e i costi variabili al netto delle imposte non sostenuti durante il periodo di preavviso insufficiente, differenza da cui potrà ancora essere dedotta, se del caso, la parte dei costi fissi non sostenuti a causa della diminuzione dell’attività derivante dalla rottura, durante lo stesso periodo (Cass., Com., 28 giugno 2023, ricorso n. 21-16.940, pubblicato nel Bollettino). »
Viene confermata la condanna per la perdita di margine variabile su un periodo di 7,75 mesi.
Viene aggiunta una condanna per i costi di licenziamento economico di dodici dipendenti, il cui impiego era, per ipotesi, destinato alla produzione della trasmissione “On n’ est pas couché”, che era l’unico programma coprodotto al momento della rottura.
Su questo punto, la Corte precisa che non vi è motivo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, di detrarre le retribuzioni lorde e gli oneri sociali dei datori di lavoro asseritamente risparmiati, il che contribuirebbe a ridurre l’indennizzo in modo inversamente proporzionale alla durata del preavviso mancante.
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