Pubblicità comparativa

La pubblicità comparativa è definita dall’articolo L. 122-1 del Codice di commercio (ex articolo L. 121-8), come la pubblicità “che mette a confronto beni o servizi identificando, implicitamente o esplicitamente, un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente“.

Secondo questo articolo, la pubblicità comparativa deve, per essere lecita, soddisfare le seguenti condizioni:

– non essere ingannevole o tale da indurre in errore;
confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
b) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

L’articolo L. 122-2 del Codice del Consumo precisa che la pubblicità comparativa non può:

” 1° Approfittare indebitamente della notorietà attribuita a un marchio di fabbrica, di commercio o di servizio, a una denominazione commerciale, ad altri segni distintivi di un concorrente o alla denominazione di origine nonché all’indicazione geografica protetta di un prodotto concorrente;
d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
d) non ingeneri confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
4° Presentare beni o servizi come un’imitazione o una riproduzione di un bene o di un servizio che beneficia di un marchio o di una denominazione commerciale protetti.”

In caso di violazione delle condizioni di legge, possono essere intraprese diverse azioni da parte dei vostri concorrenti e/o dell’Amministrazione economica e incorrerete in diverse sanzioni:

LA condanna al risarcimento del danno in caso di concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 1240 c.c.;

sanzioni penali qualora la pubblicità comparativa costituisca una pratica commerciale ingannevole, l’inserzionista incorre inpena detentiva di due anni e una multa di 300.000 euro. L’importo dell’ammenda può essere aumentato al:10% del fatturato medio annuo, calcolato sugli ultimi tre fatturati annuali noti alla data dei fatti, o al 50% delle spese sostenute per la realizzazione della pubblicità o della pratica che costituisce il reato.

• Quattro anni di reclusione e 400.000 euro di multa in caso di contraffazione del marchio.

Se desideri far convalidare delle pubblicità comparative prima della diffusione da un avvocato specializzato o se sei vittima di una pubblicità comparativa illecita, che consideri sleale, denigratoria o diffamatoria, non esitare a farci le tue domande: il nostro primo appuntamento telefonico è gratuito.

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