clauses abusives

Controllo delle clausole abusive nei contratti di credito al consumo

Con sentenza del 13 marzo 2025, la CGUE si è pronunciata sull'applicabilità del controllo delle clausole abusive nell'ambito di un contratto di credito al consumo.

Con sentenza del 13 marzo 2025, la CGUE si è pronunciata sull’applicabilità del controllo delle clausole abusive nell’ambito di un contratto di credito al consumo.

Nell’ambito di questa causa, sono stati conclusi crediti al consumo tra due società finanziarie di diritto bulgaro e persone fisiche per importi fino a 1700 BGN (ovvero 870 euro), rimborsabili mediante versamenti scaglionati su periodi fino a 18 mesi.

In applicazione di tali contratti, i mutuatari dovevano fornire una garanzia che poteva assumere diverse modalità, come ad esempio sotto forma di fideiussione con una società specializzata in tale attività, scelta o approvata dal creditore.

Il giudice bulgaro del rinvio si interroga su una decina di questioni pregiudiziali, ma si considererà precisamente se la scelta della fideiussione da parte del creditore, imposta dal creditore, possa essere considerata come una pratica commerciale sleale o aggressiva in ogni circostanza, ai sensi della direttiva 2005/29, e, in caso negativo, il giudice del rinvio si interroga sulla sua facoltà, nell’ambito di un procedimento non contraddittorio, di constatare il abusività di una clausola contrattuale in considerazione solo di un serio dubbio su questo punto.

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte di giustizia dell’Unione europea risponde negativamente leggendo in combinato disposto l’articolo 8 della direttiva 2005/29, letto in combinato disposto con l’articolo 5,paragrafo 5 e l’allegato I di tale direttiva, ritenendo che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che l’inserimento in I contratti di mutuo di una clausola con la quale il consumatore deve stipulare un contratto di fideiussione con una persona scelta dal creditore non costituisce una pratica commerciale aggressiva in ogni circostanza, dal momento che tale pratica non figura nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2005/29 (punti 71 e 72) .

Per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può escludere d’ufficio l’applicazione di una clausola del contratto di credito al consumo concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, sulla sola base dell’esistenza di un dubbio in merito al fatto che tale clausola possa essere stata accettata dal consumatore a seguito di una pratica commerciale sleale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2005/29, o se l’esistenza di tale pratica debba essere accertata con certezza.

Per rispondere a tale questione, la CGUE ricorda che la constatazione del carattere sleale di una pratica commerciale è solo uno degli elementi su cui il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole di un contratto. Infatti, è necessario solo che il giudice si pronunci valutando i criteri generali previsti dall’articolo 3 e 4 della direttiva 93/13.

Come promemoria, l’articolo 3 della direttiva prevede che “una clausola, che non è stata oggetto di negoziazione, è considerata abusiva quando crea a danno del consumatore uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

Di conseguenza, la CGUE ammette che per qualificare come abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, non è assolutamente necessario che sia dimostrata l’esistenza di una pratica commerciale sleale. Tuttavia, l’esistenza di un dubbio al riguardo rimane un elemento che può essere preso in considerazione nell’esame del carattere abusivo. In ogni caso, la CGUE precisa che se il giudice desidera escludere l’applicazione di una clausola, che considera abusiva, il carattere abusivo di quest’ ultima deve essere acquisito e non può fondarsi su un semplice dubbio (punto 76). Pertanto, il giudice nazionale non può escludere d’ufficio l’applicazione di una clausola del contratto di credito al consumo concluso tra un consumatore e un professionista, se non è convinto che questa clausola debba essere qualificata come ” – Aggressiva? », ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Così, con questa giurisprudenza la CGUE sancisce il principio secondo cui una clausola che impone una sicurezza può essere analizzata alla luce delle Clausole abusive, dalla valutazione del solo significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, senza che sia necessario che tale clausola sia preventivamente qualificata come pratica commerciale slealea condizione che carattere abusivo della stessa sia acquisita.

Riferimenti: Corte di giustizia dell’Unione europea, Decima Sezione, Sentenza del 13 marzo 2025, Causa n. C-337/23

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