Franchising, dove si trova il limite della vendita
La Corte di Cassazione ha emesso un'interessante sentenza sulla portata di una clausola di esclusività territoriale stipulata in un contratto di franchising, in caso di azione di vendita effettuata da un affiliato sul territorio esclusivo di un altro affiliato della stessa rete.
La Corte di Cassazione ha emesso un’interessante sentenza sulla portata di una clausola di esclusiva territoriale stipulata in un contratto di franchising, in caso di azione di vendita da parte di un affiliato nel territorio esclusivo di un altro affiliato della stessa rete.
In una rete di franchising di palestre, un franchisee che beneficiava lui stesso di un territorio esclusivo, aveva messo in atto azioni di comunicazione attraverso l’apposizione di cartelloni pubblicitari e la distribuzione di volantini nelle caselle postali degli abitanti, sul territorio esclusivo di un altro franchisee.
Quest’ ultimo ritenendosi concorrenza sleale aveva ottenuto un’ordinanza cautelare dal presidente del tribunale di commercio sulla base della responsabilità extracontrattuale condannando sotto pena di ammenda il suo avversario per “disturbo manifestamente illecito”.
La Corte d’appello aveva tuttavia annullato tale ordinanza.
Per motivare la loro decisione i giudici d’appello rilevavano che i prospetti si limitavano a indicare l’indirizzo del punto vendita e le sue tariffe, “senza elementi di confronto” con le proposte del impresa affiliata così concorrenziale, che la vendita non era “a destinazione specifica della clientela” (acquisita) del franchisee vicino, e che nella comunicazione non era stato fatto alcun commento denigratorio.
Questo caso poneva così la questione da una parte dei vendite attive su un territorio esclusivo e della caratterizzazione di atti di concorrenza sleale.
La definizione di vendite passive e venditeattive
è stata introdotta quasi 20 anni fa, con il regolamento di esenzione entrato in vigore nel 1999:
La vendita passiva è quella che non viene sollecitata, vale a dire che viene conclusa spontaneamente, a seguito delle iniziative dei clienti.
Le vendite attive sono invece quelle che vengono attivate a seguito di un’azione del venditore; esse presuppongono quindi positivamente che il distributore intraprenda un’azione, in particolare pubblicitaria o di comunicazione, destinata a raggiungere il pubblico e provocare
Per la più alta giurisdizione francese, si tratta in questo caso di una “prospezione mirata alla clientela ubicata sul territorio” esclusiva dell’affiliato vicino. E “poco importa che non si rivolga alla sua clientela specifica” (ma solo la sua potenziale clientela).
Sul carattere sleale la Corte di Cassazione sottolinea che i giudici di Aix-en-Provence hanno rilevato che il contratto “definisce il territorio dell’affiliato » e prevede anche “una deontologia interna alla rete che ogni affiliato si impegna a rispettare”, il che implica che “ciascun franchisee è tenuto, nei confronti degli altri franchisee, a rispettare il territorio per la commercializzazione dei prodotti attribuitogli ”, il che non poteva condurli a scartare il disturbo manifestamente illecito della pratica di deposito di volantini pubblicitari.
Per la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello “che non ha tratto le conseguenze legali dalle sue constatazioni”, invalida la sentenza in tutte le sue disposizioni e rinvia le parti sono davanti alla corte d’appello di Nîmes.
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