Una pratica sleale può fondare un'azione in concorrenza sleale
Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è interrogata sulla possibilità di intentare una azione per concorrenza sleale relativa a una pratica commerciale, senza legame diretto con il consumatore, mentre tale pratica non altererebbe in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore.
Nell’ambito di questo caso, una società nel settore farmaceutico “Pharmacorp” rimprovera a una società concorrente di aver invocato un’esperienza di oltre vent’ anni, che non aveva, di avvalersi di un numero di aderenti superiore alla realtà e di fare riferimento a una farmacia che non fa parte del suo gruppo sul suo sito web.
La società Pharmacorp cita la società concorrente dinanzi al tribunale commerciale ai sensi dell’articolo 1240 del codice civile, ai sensi della concorrenza sleale e ai sensi dell’articolo L121-1 del Codice del Consumo, ai sensi pratiche commerciali ingannevoli.
Viene emessa una decisione di primo grado, che dà luogo a una sentenza della Corte d’appello di Tolosa, che respinge le richieste della società Pharmacorp considerando che la constatazione dell’ufficiale giudiziario comunicata non menzionava l’affermazione di un numero di aderenti superiore a cinquanta e che tale affermazione emerge solo da un estratto del sito web della società concorrente, con menzione di una data di stampa, che non ha una data certa e non è contemporanea alle constatazioni dell’ufficiale giudiziario.
La Corte d’appello di Touloise ne deduce che i documenti prodotti non dimostrano che la società concorrente rivendicasse almeno cinquanta aderenti.
La società Pharmacorp contesta tale interpretazione, in quanto il giudice avrebbe snaturato lo scritto sottopostogli e presenta ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di cassazione.
In risposta a questa argomentazione, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte d’Appello abbia snaturato lo scritto che le era stato sottoposto nella misura in cui la constatazione dell’ufficiale giudiziario faceva effettivamente apparire a pagina 14 la menzione ” Maxipharma è un gruppo di oltre 50 farmacie distribuite in tutta la Francia ».
Poi, in modo audace, la Corte di Cassazione si discosta dagli addebiti della società Pharmacorp e rileva d’ufficio, ai sensi dell’articolo 620 del codice di procedura civile, un nuovo motivo relativo alla questione se una pratica commerciale che non presenta un legame diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori, possa, se appare colpevole, comportare la condanna del suo autore sulla base della concorrenza sleale, anche se non altererebbe o potrebbe alterare in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nei confronti di un bene o di un servizio.
A tale questione la Corte di Cassazione ricorda preliminarmente che l’articolo L121-1 del codice del consumo, sulle pratiche commerciali sleali, è una trasposizione della direttiva 2005/29/CE, il cui campo di applicazione materiale si estende a qualsiasi uso commerciale che abbia un legame diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori.
Ricorda quindi che pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che riguardano una transazione tra professionisti sono escluse dal suo ambito di applicazione (CGUE, sentenze del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, punto 39)
Di conseguenza, una pratica commerciale sleale che presenti un legame diretto con il consumatore deve alterare o essere suscettibile di alterare in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore per fondare una azione di concorrenza sleale.
Al contrario, la Corte di Cassazione precisa che una pratica commerciale che non presenta un legame diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori, può, se appare colpevole, comportare la condanna del suo autore sulla base di concorrenza sleale, anche se non altererebbe o potrebbe alterare in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nei confronti di un bene o di un servizio.
Riferimenti: 14 maggio 2025, Corte di cassazione, Impugnazione n. 23-23.060
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