règlement écoconception

Focus sui nuovi obblighi di trasparenza del Regolamento Eco-design

Il Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 stabilisce nuovi requisiti di trasparenza a carico degli operatori economici relativi alla gestione degli invenduti e sulla messa a disposizione di un passaporto digitale.

Il Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 stabilisce un quadro per la definizione dei requisiti in materia di eco-design per prodotti sostenibili. Il presente regolamento modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e ha anche lo scopo di abrogare la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, il cui ambito di applicazione era limitato ai prodotti connessi all’energia.

A differenza di questa Direttiva, il nuovo Regolamento si applica a “qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti o i prodotti intermedi” ai sensi del suo articolo 1.  Il presente Regolamento prevede esclusioni quali prodotti alimentari, farmaci o veicoli.

Il nuovo Regolamento ha notevolmente modificato, all’articolo 5 e all’allegato I, le criteri di sostenibilità ed ecodesign fissando nuovi criteri, come la sostenibilità, la riparabilità dei prodotti, la facilità di miglioramento o riutilizzo, la quota diil contenuto riciclato o la lotta contro l’obsolescenza programmata. Il nuovo Regolamento prevede inoltre l’introduzione di nuovi obblighi di trasparenza relativi alla messa a disposizione di un passaporto digitale e sulla gestione degli invenduti a carico degli operatori economici.

Infatti, il Regolamento prevede all’articolo 9-12 l’introduzione di un nuovo obbligo di messa a disposizione di un passaporto digitale che costituisce una delle misure faro del Regolamento. La messa a disposizione di un passaporto digitale sarà obbligatorio solo per le categorie di prodotti che saranno state espressamente coperte da un atto delegato (articolo 9.1).

Il suo obiettivo è quello di consentire ai consumatori di avere accesso a informazioni facilmente accessibili che consentano di fare scelte informate. Questo deve anche essere in grado di facilitare la verifica della conformità dei prodotti da parte delle autorità di controllo e di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Tale atto delegato dovrà in particolare precisare i dati da inserire, i supporti di dati da utilizzare nonché le modalità di messa a disposizione, gli attori che devono potervi accedere, le modalità dettagliate di inserimento o di aggiornamento dei dati e il periodo durante il quale esso deve rimanere disponibile.

L’allegato III del Regolamento specifica il tipo di dati che devono figurare, tra i quali figurano in modo non limitativo:

  • le informazioni sulle prestazioni del prodotto in relazione a uno o più dei parametri di prodotto di cui all’allegato I, compreso un indice di riparabilità, un indice di sostenibilità, un’impronta di carbonio o un’impronta ambientale,
  • Le informazioni destinate agli impianti di trattamento riguardanti lo smontaggio, il riutilizzo, il ricondizionamento, il riciclaggio o lo smaltimento del prodotto al termine della sua vita,
  • I requisiti informativi consentono di rintracciare le sostanze preoccupanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti interessati.

Per quanto riguarda l’obbligo di trasparenza relativo alla la gestione degli invenduti, il Il regolamento stabilisce un principio generale di prevenzione della distruzione (articolo 23) e un obbligo di comunicazione annuale sui prodotti smaltiti (articolo 24). L’obbligo di comunicazione sul sito web, di cui all’articolo 24 e che si applica a partire dal 19 luglio 2030 agli operatori economici che smaltiscono o smaltiscono i prodotti, dovrà riguardare:

  • Il numero e il peso dei prodotti invenduti suddivisi per tipo o categoria di prodotti,
  • Il motivo dello smaltimento dei prodotti,
  • La proporzione del trasferimento di prodotti smaltiti per il riutilizzo, il ricondizionamento, la rigenerazione, il riciclaggio o altre operazioni di recupero,
  • Le misure volte a prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Per consentire l’attuazione di tale obbligo, la Commissione europea adotterà atti di esecuzione che specifichino le modalità e il formato delle pubblicazioni nonché le categorie di prodotti (articolo 24, paragrafo 3). Gli atti di esecuzione saranno adottati entro il 19 luglio 2025.

Infine, si precisa che tale obbligo non si applicherà alle micro e piccole imprese che beneficiano di un’esclusione.

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