Publicités, promotions et droit de la consommation : ce que dit la loi

Pubblicità, promozioni e diritto dei consumatori: cosa dice la legge

Il quadro legislativo della comunicazione pubblicitaria

Il divieto di pratiche commerciali ingannevoli e sleali

Il quadro giuridico relativo alle pratiche commerciali ingannevoli costituisce lo strumento principale per regolare il contenuto delle comunicazioni pubblicitarie attraverso l’istituzione di un quadro legislativo armonizzato europeo e nazionale:

  • A livello europeo, la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali ha posto il principio di un divieto generale delle pratiche contrarie alla diligenza professionale che alterano o sono suscettibili di alterare il comportamento economico del consumatore medio. Essa identifica specificamente le pratiche ingannevoli come una delle principali categorie di pratiche sleali.
  • Nel diritto interno, questi principi sono recepiti negli articoli L. 121-2 e seguenti del Codice del consumo.

Pertanto, ai sensi dell’articolo L. 121-2 del codice del consumo, una pratica è considerata ingannevole quando si basa su “affermazioni, indicazioni o presentazioni false o fuorvianti“.

Questa qualifica si applica a una vasta gamma di elementi della comunicazione pubblicitaria, tra cui:

  • Le caratteristiche essenziali del prodotto o servizio: la sua natura, la sua composizione, le sue qualità sostanziali, la sua origine (“made in France”), il suo impatto ambientale o i risultati attesi dal suo utilizzo.
  • Il prezzo e le condizioni di vendita: il metodo di calcolo, il carattere promozionale, i confronti di prezzo
  • L’identità e le qualità del professionista: le sue attitudini, i suoi diritti o la portata dei suoi impegni

Pertanto, il venditore deve fornire informazioni corrette sulle qualità del prodotto o del servizio reso e deve essere in grado di fornire le giustificazioni necessarie a sostegno delle sue affermazioni.

La pratica commerciale è considerata ingannevole quando è contraria alla diligenza professionale e altera o può alterare in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore.

Il riferimento al comportamento atteso del consumatore è studiato alla luce del “consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto nei confronti di un bene o di un servizio” (L. 121-2 del Codice del Consumo). È quindi l’analisi del comportamento del consumatore medio che servirà da riferimento, ma la cui determinazione fattuale rientrerà pienamente nel potere sovrano dei giudici di merito.

Le pratiche commerciali ingannevoli costituiscono un reato punibile con due anni di reclusione e 300.000 euro di multa (articolo L132-2 del codice del consumo).

L’inquadramento della pubblicità comparativa

L’articolo L. 122-1 del Codice del consumo definisce la pubblicità comparativa come qualsiasi comunicazione pubblicitaria che, esplicita o implicita, mira a identificare un concorrente o i beni e i servizi che offre.

L’identificazione del concorrente può avvenire direttamente (mediante la menzione del suo nome o del suo marchio) o indirettamente, a condizione che consenta al consumatore medio di riconoscere senza ambiguità l’azienda o il prodotto interessato.

Per essere lecita, una pubblicità comparativa deve rispettare le condizioni elencate all’articolo L122-1 del codice del consumo. Pertanto, non deve essere fuorviante e suscettibile di alterare sostanzialmente il comportamento economico del consumatore.

Deve riguardare beni o servizi che soddisfano le stesse esigenze o hanno gli stessi obiettivi e che sono venduti contemporaneamente, vale a dire prodotti o servizi che saranno considerati sostituibili dal destinatario della pubblicità.

Inoltre, il confronto deve essere oggettivo e verificabile.

Può riguardare il confronto delle caratteristiche dei prodotti, come le prestazioni, l’impatto ambientale o la sostenibilità, ma anche la sua efficacia, ma può anche riguardare il confronto dei prezzi.

In definitiva, la pubblicità comparativa non deve avere l’effetto di denigrare o screditare i prodotti o i servizi di un concorrente, il che potrebbe essere qualificato come concorrenza sleale.

Il quadro legislativo delle operazioni commerciali promozionali

Il quadro legale degli annunci di riduzione del prezzo

Il regime giuridico degli annunci di riduzione del prezzo è stato sostanzialmente modificato per conformarsi al diritto dell’Unione Europea, in particolare alla direttiva (UE) 2019/2161, detta “Omnibus”.

Nel diritto internet, l’inquadramento degli annunci di riduzione del prezzo è previsto dall’articolo L. 112-1-1 del Codice del consumo:

I. Ogni annuncio di riduzione del prezzo indica il prezzo precedente praticato dal professionista prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.

Tale prezzo precedente corrisponde al prezzo più basso praticato dal professionista nei confronti di tutti i consumatori negli ultimi trenta giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo.

In deroga al secondo comma, in caso di successive riduzioni di prezzo in un determinato periodo, il prezzo precedente è quello praticato prima dell’applicazione della prima riduzione di prezzo.

Il presente I non si applica agli annunci di riduzione del prezzo relativi a prodotti deperibili minacciati da una rapida alterazione.

II. – Le presenti disposizioni non si applicano alle operazioni con le quali un professionista confronta i prezzi che visualizza con quelli di altri professionisti ”.

Pertanto, qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo deve obbligatoriamente indicare il “prezzo precedente” praticato dal professionista, che si definisce come il prezzo più basso che il professionista ha applicato nei confronti di tutti i consumatori negli ultimi trenta giorni precedenti l’applicazione dello sconto.

Questa regola mira a garantire la lealtà e la realtà della promozione pubblicizzata, impedendo ai professionisti di gonfiare artificialmente un prezzo di riferimento poco prima di annunciare uno sconto.

eccezioni a tale principio.

  • Riduzioni di prezzo successive: In caso di riduzioni progressive e ininterrotte in un determinato periodo (ad esempio svalutazioni successive durante i saldi), il prezzo precedente da prendere in considerazione è quello praticato prima della primissima riduzione della serie
  • Prodotti deperibili: la regola del prezzo precedente non si applica ai prodotti deperibili minacciati da una rapida alterazione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di informazione sui prezzi può costituire una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo L. 121-2 del Codice del Consumo.

Il quadro giuridico specifico per i “saldi”

Sebbene le regole sugli annunci di riduzione del prezzo si applichino durante i saldi, questi ultimi costituiscono un’operazione commerciale specificamente regolamentata. I saldi sono definiti come vendite finalizzate allo smercio accelerato di merci in giacenza, accompagnate o precedute da pubblicità e che annunciano una riduzione di prezzo.

Pertanto, i saldi sono caratterizzati da 3 condizioni cumulative:

  • accompagnate o precedute da pubblicità che annuncia riduzioni di prezzo,
  • volta a smaltire in modo accelerato le merci in giacenza,
  • nelle date stabilite dal Codice del Consumo.

Se una delle condizioni non è soddisfatta, l’operazione commerciale non può includere la parola “saldi” nella sua denominazione. In caso contrario, il commerciante trasgressore è passibile di un’ammenda massima di €15.000 (€75.000 per la persona giuridica) e della sanzione di affissione prevista dall’articolo 131-35 del codice penale (articoli L. 310-5 4° e L. 310-6 del codice di commercio).

L’inquadramento delle vendite promozionali

I commercianti hanno la possibilità di proporre alla propria clientela altre tipologie di offerte promozionali quali:

  • Vendite in lotti: La vendita in lotti è una tecnica di vendita promozionale che consiste nell’imporre al consumatore l’acquisto di un lotto di prodotti, senza che l’offerta presenti necessariamente un prezzo scontato.

La disciplina degli annunci di riduzione del prezzo di cui all’articolo L 112-1-1 del codice del consumo non si applica alle offerte condizionali combinate o collegate o alle vendite in lotti di prodotti identici o distinti (ad esempio: “Un articolo acquistato, il secondo offerto”).

  • Vendite con buoni e montepremi: il cliente può beneficiare di buoni o di un sistema di montepremi implementato attraverso un sistema di programma fedeltà.

Le vendite con buoni e montepremi non sono considerate annunci di riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo L.112-1-1 del Codice del Consumo poiché si tratta di vantaggi tariffari utilizzabili non al momento della vendita ma successivamente e/o riservati a una parte della clientela (esempio: programma fedeltà).

Questo tipo di vendite è tuttavia soggetto al regime generale delle pratiche commerciali sleali.

  • Lotterie pubblicitarie e concorsi:

La lotteria è legalmente definita come “un’operazione promozionale che provoca l’assegnazione di una vincita o di un vantaggio di qualsiasi tipo attraverso un’estrazione a sorte […]o attraverso l’intervento di un elemento casuale”.

Il criterio determinante della lotteria è quindi l’assegnazione di un premio basato su un caso, un caso.

l’articolo L. 121-20 del Codice del Consumo autorizza le lotterie proposte dai professionisti ai consumatori nei seguenti termini:

“Dal momento che sono sleali ai sensi dell’articolo L. 121-1, sono vietate le pratiche commerciali attuate dai professionisti nei confronti dei consumatori, sotto forma di operazioni promozionali volte all’assegnazione di un premio o di un vantaggio di qualsiasi natura mediante estrazione a sorte, indipendentemente dalle modalità, o mediante l’intervento di un elemento alcasuale ”.

Pertanto, la lotteria proposta da un professionista a un consumatore è consentita a meno che non abbia un carattere sleale.

Inoltre, a differenza di la lotteria, il concorso si basa sull’assegnazione di un premio non su un caso ma sulle capacità, le prestazioni, le capacità del partecipante nella sua partecipazione a l’operazione commerciale del professionista come un concorso fotografico, un lotto offerto al candidato che ha trovato la risposta migliore a una domanda…

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