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Annullato il divieto delle espressioni “bistecche di soia” e “salsicce vegetali”

Con due decisioni del 28 gennaio 2025, il Consiglio di Stato si allinea alla posizione della CGUE affermando l’annullamento dei decreti che vietano l’uso delle espressioni "bistecche di soia" e "salsicce vegetali".

Con due decisioni del 28 gennaio 2025, il Consiglio di Stato si allinea alla posizione della CGUE affermando l’annullamento dei decreti che vietano l’uso delle espressioni “bistecche di soia” e “salsicce vegetali”.

Informazione dei consumatori sui prodotti alimentari: la sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024

Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso una sentenza significativa in merito all’informazione dei consumatori sui prodotti alimentari, concentrandosi sul tema della possibilità per gli Stati membri di vietare in generale l’uso di termini di origine animale per designare sostituti di origine vegetale.

Al fine di rispondere a tale questione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha effettuato una lettura incrociata degli articoli 38, 7, 9 e 17 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011).

Essa ricorda anzitutto che il presente regolamento disciplina il settore della denominazione dei prodotti alimentari e che le sue disposizioni devono essere intese nel senso che esse «armonizzano espressamente, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di detto regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria, della salumeria e della pescheria, per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali al posto delle proteine di origine animale, anche nella loro totalità, e, di conseguenza, ostano a che uno Stato membro emani misure nazionali che disciplinano o vietano l’uso di tali denominazioni» (paragrafo 49 della decisione della CGUE del 4 ottobre 2024 causa. C-438/23).

La CGUE osserva che il decreto controverso (n. 2022-947) non contiene una “denominazione legale”, ai sensi del regolamento UE 1169/2011, ma riguarda solo la questione di sapere quali sono i “nomi usuali” o i “nomi descrittivi” il cui uso è vietato per designare gli alimenti a base di proteine vegetali (paragrafo 80).

Orbene, la CGUE conclude che gli Stati membri non possono vietare in generale l’uso dei termini di origine animale, a meno che non sia stabilita una designazione legale specifica per le proteine di origine vegetale, dal momento che i produttori sono tenuti ad adempiere all’obbligo loro incombente di indicare la denominazione di tali prodotti mediante l’uso di nomi usuali o di nomi descrittivi (considerando 83).

I decreti che vietano l’uso delle espressioni “bistecche di soia” e “salsicce vegetali” annullati dal Consiglio di Stato

A seguito di tale giurisprudenza, era quindi atteso l’annullamento definitivo dei decreti del 29 giugno 2022 e del 26 febbraio 2024, con l’eventuale pubblicazione di un nuovo decreto che fissasse la denominazione legale specifica per i prodotti alimentari a base di proteine di origine vegetale.

Il 28 gennaio 2025, il Consiglio di Stato ha emesso due decisioni in linea con la precedente sentenza della CGUE.

Nel caso di specie, le società ricorrenti hanno adito, con due procedimenti distinti, il Consiglio di Stato al fine di chiedere l’annullamento per eccesso di potere del decreto del 26 febbraio 2024 e del decreto del 29 giugno 2022 relativi all’uso di alcune denominazioni utilizzate per designare prodotti contenenti proteine vegetali, basandosi sulla sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024.

Sulla base di tale sentenza, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato i due decreti, rilevando che questi ultimi sono stati emanati per l’applicazione di disposizioni legislative contrarie al diritto dell’Unione europea, e che pertanto sono privi di fondamento giuridico, senza che sia necessario esaminare tutti i motivi delle parti.

Questa posizione del Consiglio di Stato, riferendosi solo agli argomenti sviluppati a livello europeo, ricorda il carattere imperativo del principio del primato delle posizioni detenute dai tribunali europei o dai testi europei, rispetto alle posizioni giurisdizionali detenute a livello nazionale o ai testi legislativi o regolamentari nazionali.

Inoltre, va notato che queste due decisioni si inseriscono in un contesto segnato dalla volontà del governo di regolamentare l’informazione dei consumatori sui prodotti alimentari, in un obiettivo di trasparenza, illustrato in particolare dalla pubblicazione di un decreto il 13 febbraio 2025, in vigore dal 19 febbraio 2025, relativo all’obbligo di visualizzazione, a carico dei ristoratori, di indicare l’origine delle carni offerte al consumo, in modo leggibile e visibile (visualizzazione, indicazione su carte e menu o altro supporto).

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