Il cambio di controllo della società franchisor non costituisce violazione del carattere intuitu personae del contratto di franchising
Un franchisor ha apportato una modifica alla riparazione della sua partecipazione azionaria inserendo nel suo capitale un nuovo socio persona giuridica per l’80%, mentre il socio persona fisica storica detiene il 20% del capitale sociale.
Informato di questa operazione come tutti gli affiliati, uno di loro decide di recedere contratto di franchising prima del suo termine per il motivo che la società affiliante avrebbe dovuto chiedere il previo consenso degli affiliati prima di effettuare tale modifica del capitale, e che, non facendolo, ha violato INTUITU PERSONAE cessazione del contratto di franchising
Il franchisor assegna quest’ ultimo per risoluzione colposa e infondata del contratto di franchising.
Il Tribunale ricorda che il cambiamento di controllo della società affiliante non incide sulla personalità giuridica di quest’ ultima. In effetti, è una semplice modifica dell’azionariato senza conseguenze sulla personalità giuridica, che rimane identica.
Pertanto, e a differenza della cessione del contratto di franchising, il cambiamento di controllo della società affiliante, in quanto non modifica la persona giuridica, non pregiudica l’intuitu personae del contratto di franchising. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto di franchising, tale operazione non richiede in alcun modo il previo consenso dell’affiliato all’operazione.
Per quanto riguarda il presente caso, nessuna clausola del contratto prevedeva un accordo preliminare dell’affiliato in caso di cambiamento di controllo dell’affiliante.
Di conseguenza, il Tribunale accoglie la richiesta dell’affiliante. Poiché l’affiliato ha risolto il contratto di franchising per un motivo infondato e colpevole, a quest’ ultimo viene addebitata una risoluzione per i suoi torti esclusivi e condannato al risarcimento dei danni a titolo di indennizzo dell’affiliante.
Questa sentenza è anche l’occasione per i giudici di merito di esercitare il loro potere di modulare l’importo delle clausole penali. Nella fattispecie, la clausola penale che prevedeva il raddoppio dei canoni che l’affiliante avrebbe dovuto riscuotere fino al termine del contratto, è stata ritenuta eccessiva e limitata ad un importo più ragionevole di €100.000.
TC Lyon, 12 giugno 2015 – RG n.2014J01221
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