cession du droit au bail

Liceità della clausola che obbliga le parti a chiamare il locatore all'atto di cessione

Non costituiscono una clausola proibitiva, che porta a vietare qualsiasi cessione, ai sensi dell'articolo L145-16 del Codice di commercio, le clausole secondo le quali il locatore sarà chiamato a qualsiasi cessione dell'attività commerciale.

Non costituisce una clausola proibitiva, che porta a vietare qualsiasi cessione, ai sensi dell’articolo L145-16 del Codice di Commercio, le disposizioni in base alle quali il locatore sarà chiamato a qualsiasi cessione dell’avviamento.

Un contratto di locazione commerciale prevede una clausola particolare così stipulata:

Il locatario può liberamente concedere una cessione del suo diritto di locazione o un subaffitto al suo successore nel commercio […].

Qualsiasi cessione o subaffitto dovrà avvenire mediante atto notarile, al quale il locatore sarà chiamato ”.

Il locatore concede un congedo al locatario che lo contesta dinanzi al tribunale giudiziario.

Nel corso del procedimento, il locatario cede il suo fondo di commercio, compreso il diritto al contratto di locazione, a un acquirente, con scrittura privata, e senza chiamare il locatore all’atto.

L’acquirente decide di intervenire volontariamente all’istanza, sostituendosi ai diritti del cedente inizialmente locatario.

Il locatore solleva l’inopponibilità della cessione nei suoi confronti per il mancato rispetto delle clausole contrattuali.

La corte d’appello accoglie questo motivo in quanto la cessione è stata conclusa con scrittura privata, senza che il locatore sia stato chiamato in causa.

L’acquirente ricorre in cassazione per il motivo che la redazione della clausola di cessione sarebbe contraria all’articolo L.145-16 del codice di commercio.

Vieterebbe il licenziatario di cedere il proprio diritto al contratto di locazione, o il suo fondo di commercio, nella misura in cui l’investirebbe di un potere di opposizione e di veto.

Si poneva quindi la questione se la clausola, che impone che qualsiasi cessione sia effettuata per atto pubblico in presenza del locatore, sia lecita.

La Corte di Cassazione decide che si tratta di una semplice clausola limitativa o restrittiva, sottoponendo la cessione a determinate condizioni, senza tuttavia vietarla.

Essa non è quindi contraria ai sensi dell’articolo L.145-16 del codice di commercio e doveva essere rispettata.

La Corte di Cassazione ritiene pertanto che la cessione effettuata non sia opponibile al locatore, poiché la clausola di cessione non è stata rispettata.

Tale giurisprudenza è costante (cfr. ad esempio: Cass. 3e civ., 7 sett. 2022, n. 21-17.750; Cass. Civ. 3°, 26 settembre 2024, n.23-14.786).

Pertanto, l’appello del locatore alla cessione non gli offre la facoltà di opporvisi.

L’oggetto della clausola che obbliga il locatario a chiamare il locatore è quello di informarlo.

 

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, del 13 marzo 2025 n. 23-23.372

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