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Precisazioni sul concetto di "pubblicità comparativa"

In una sentenza dell’8 maggio 2025, la CGUE afferma che non rientra nella nozione di “pubblicità comparativa” un servizio di confronto online di prodotti o servizi fornito da un’impresa che non è un “concorrente”.

Nell’ambito di questo caso, una società di diritto tedesco gestisce un sito web di comparatori online offrendo gratuitamente agli utenti di questo sito la possibilità di confrontare diversi prodotti, tra cui formule assicurative. Tale confronto viene effettuato sulla base di una serie di criteri, in particolare il prezzo, mediante valutazioni attribuite alle diverse formule assicurative.

Una società di assicurazioni, in particolare nel settore delle assicurazioni automobilistiche, ha avviato un procedimento dinanzi al giudice regionale tedesco sostenendo che i confronti proposti sul sito web erano contrari alla legislazione tedesca. Più precisamente, la questione è se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114 debba essere interpretato nel senso che le condizioni di una pubblicità comparativa lecita secondo questa disposizione possono essere soddisfatte quando il confronto viene effettuato per mezzo di un sistema di punteggio o di attribuzione dei punti.

Si ricorda che l’articolo 4, lettera c), dispone che “ per quanto riguarda il confronto, pubblicità comparativa c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; ».

Pertanto, alla luce degli elementi che emergono dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre esaminare se un servizio di confronto online di prodotti assicurativi fornito da un’impresa possa essere considerato una ” pubblicità comparativa », ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114 e, se del caso, se tale forma di pubblicità soddisfa i criteri di liceità stabiliti da tale direttiva.

Al fine di rispondere a tale questione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ricorda anzitutto che è già stato precisato che l’elemento specifico della nozione di pubblicità comparativa è costituito dall’identificazione di un concorrente dell’inserzionista o dei beni e servizi che offre (sentenze del 19 aprile 2007, De Landtsheer Emmanuel. C-381/05, EU:C:2007:230, punto 27). Pertanto, è determinante determinare se le due società possano essere qualificate come “concorrenti”, precisando che la nozione di concorrente si basa sul carattere sostituibile dei beni o dei servizi che tali imprese offrono sul mercato. Di conseguenza, questo di una pubblicità comparativa è subordinata alla condizione che essa raffronti beni o servizi che rispondono alle stesse esigenze o che perseguono lo stesso obiettivo.

Tuttavia, nel caso di specie, le due società non operano sullo stesso mercato. Una interviene nel settore assicurativo, mentre l’altra non offre tali servizi, ma si limita a confrontare online diverse formule di servizi assicurativi offerti da compagnie assicurative e, se del caso, ad offrire, in qualità di intermediario, la possibilità di stipulare contratti con le compagnie assicurative che forniscono i servizi comparativi.

Pertanto, la CGUE ne deduce, pur ricordando che spetta al giudice del rinvio verificarlo più ampiamente, che le offerte di tali società non sono sostituibili e operano quindi su mercati di servizi diversi.

In definitiva, la Corte di giustizia conclude che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/114 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «pubblicità comparativa»
 ”, di cui alla presente disposizione, un servizio di confronto online di prodotti o servizi fornito da un’impresa che non è un” concorrente ”ai sensi della suddetta disposizione, vale a dire che non offre essa stessa i prodotti o i servizi che confronta e che opera, di conseguenza, in un mercato di prodotti o servizi distinto.

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