pratique anticoncurrentielle

Pratiche anticoncorrenziali e foro competente

La Corte d’appello di Parigi è l'unica competente a conoscere delle controversie relative alle pratiche restrittive della concorrenza e alle pratiche anticoncorrenziali.

La Corte d’appello di Parigi è l'unica competente a conoscere delle controversie relative alle pratiche restrittive della concorrenza e alle pratiche anticoncorrenziali.

La Corte d’Appello di Parigi è l’unica competente a conoscere delle controversie relative alle pratiche restrittive della concorrenza e alle pratiche anticoncorrenziali.

In una decisione del 22 ottobre 2024, la Corte d’appello di Lione ricorda che la Corte d’appello di Parigi è l’unica competente a conoscere delle controversie relative alle pratiche restrittive della concorrenza e alle pratiche anticoncorrenziali.

Una società chiedeva, dinanzi al Tribunale commerciale di Lione, la condanna della sua controparte contrattuale sulla base dell’abuso di dipendenza economica e della brusca interruzione dei rapporti commerciali stabiliti.

Quest’ ultima è stata respinta dalle sue richieste e ha quindi presentato ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Lione.

La convenuta conclude per l’irricevibilità del ricorso sostenendo che le controversie relative alle pratiche anticoncorrenziali rientrano nella competenza di tribunali specializzati in primo grado, e che i ricorsi contro tali decisioni rientrano nella competenza della Corte d’appello di Parigi.

In risposta, la Corte d’appello di Lione cita il capovolgimento effettuato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza del 18 ottobre 2023 che dichiara che le disposizioni che designano i organi giurisdizionali competenti a conoscere dell’applicazione delle pratiche restrittive della concorrenza istituiscono una regola di competenza di attribuzione esclusiva e non un termine di irricevibilità.

Come promemoria in questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato:

« 12. La camera commerciale, finanziaria ed economica ha peraltro precisato che, sebbene le domande fondate sul citato articolo L. 442-6 dovessero essere dichiarate irricevibili quando erano presentate dinanzi ad un giudice non specializzato, quest’ ultimo poteva tuttavia validamente statuire sulle domande fondate sul diritto comune, in particolare l’articolo 1134 del codice civile, nella sua redazione allora applicabile (Com., 7 ottobre 2014, impugnazione n. 13-21.086, Boll. 2014, IV, n. 143)

  1. Questa complessa costruzione giurisprudenziale, che non corrisponde alla terminologia degli articoli D. 442-3 e D. 442-4 del codice di commercio, da allora divenuti, rispettivamente, gli articoli D. 442-2 e D. 442-3 del medesimo codice, i quali si riferiscono alla competenza di tali organi giurisdizionali e non al loro potere giurisdizionale, porta a soluzioni confuse e generatrici, per le parti, di incertezza giuridica quanto alla determinazione della giurisdizione o della corte d’appello che può conoscere delle loro azioni, delle loro pretese o del loro ricorso. Essa dà luogo, inoltre, a soluzioni procedurali rigorose per le parti attrici che, a seguito di un errore nella scelta del giudice adito, possono trovarsi di fronte al fatto che alcune delle loro domande non possono essere esaminate, a causa sia dell’intervento della prescrizione sia della scadenza del termine di ricorso. Inoltre, la sua complessità di attuazione non soddisfa gli obiettivi di una buona amministrazione della giustizia.
  2. Infine, è in contraddizione con l’articolo 33 del codice di procedura civile da cui risulta che la designazione di un giudice in ragione della materia dalle norme relative all’organizzazione giudiziaria e da disposizioni particolari rientra nella competenza di attribuzione.
  3. Questa constatazione porta la camera commerciale, finanziaria ed economica a modificare la propria giurisprudenza.
  4. Di conseguenza, occorre ora giudicare che la norma derivante dall’applicazione combinata degli articoli L. 442-6, III, divenuto L. 442-4, III, e D. 442-3, divenuto D. 442-2, del codice di commercio, che designa le sole giurisdizioni indicate da quest’ ultimo testo per conoscere dell’applicazione delle disposizioni del I e del II del citato articolo L. 442-6, divenute l’articolo L. 442-1, istituisce una regola di competenza esclusiva e non una fine di irricevibilità. »

La Corte di Cassazione aveva quindi operato un cambiamento di giurisprudenza sulla base degli articoli del Codice di commercio che designavano i giudici competenti in materia di pratiche restrittive della concorrenza.

Orbene, sulla base di tale decisione, la Corte d’appello di Lione si dichiara incompetente a pronunciarsi contemporaneamente sulle domande relative del diritto delle pratiche restrittive della concorrenza, ma anche su quello del diritto delle pratiche anticoncorrenziali.

Essa respinge pertanto il motivo relativo all’irricevibilità delle domande sollevate dalla convenuta.

La Corte d’appello di Lione scioglie così il dubbio che poteva pesare sull’ambito di applicazione della sentenza della Corte di cassazione, estendendone la portata alle pratiche anticoncorrenziali.

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