Del regime sanzionatorio dell'inadempimento contrattuale
La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni sull'applicazione delle norme del Codice civile che disciplinano l’inadempimento contrattuale.
La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni sull'applicazione delle norme del Codice civile che disciplinano l’inadempimento contrattuale.
LaCorte di Cassazione ha fornito precisazioni sull’applicazione delle norme del codice civile che disciplinano l’inadempimento contrattuale.
Con sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha precisato il regime delle sanzioni per inadempimento contrattuale.
La controversia in questione opponeva una coppia di privati a una società di distribuzione idrica.
Quest’ ultima, su decisione del prefetto di Mayotte, aveva organizzato sospensioni temporanee per l’accesso dell’acqua al rubinetto.
Le sue controparti contrattuali hanno quindi chiesto dinanzi al giudice competente l’esecuzione forzata del contratto, in mancanza, la messa a disposizione da parte del distributore di acqua, di bottiglie d’acqua e di fontane d’acqua, una riduzione del prezzo del 90% e infine il risarcimento dei danni morali e d’ansia.
I ricorrenti respinti dalle loro domande dinanzi alla Corte d’appello ricorrono in cassazione.
I ricorrenti contestano alla Corte d’appello di respingere la loro richiesta di ingiungere al delegato di servizio pubblico di ripristinare la fornitura di acqua potabile dal rubinetto senza interruzione.
La Corte di Cassazione ricorda che l’esecuzione forzata in natura di un’obbligazione non può essere ordinata se è impossibile. Nel caso di specie, le restrizioni nell’erogazione dell’acqua erano state richieste dall’autorità prefettizia, e si imponevano quindi al delegato del servizio pubblico. Essa respinge quindi tale argomento e accoglie su questo punto la sentenza d’appello.
I ricorrenti contestano alla Corte d’appello di aver respinto le domande di messa a disposizione di bottiglie d’acqua e fontane.
La Corte di Cassazione, anche in questo caso, approva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Ricorda che l’esecuzione forzata è distinta da un risarcimento in natura derivante dal pregiudizio dell’inadempimento contrattuale. L’esecuzione forzata può riguardare solo un’obbligazione prevista dal contratto.
Nel caso di specie, la messa a disposizione di bottiglie d’acqua e fontane era richiesta a titolo di esecuzione forzata, la corte d’appello aveva a questo titolo rilevato che “ la fornitura di acqua in bottiglia o in fontana non figura tra gli obblighi che la SMAE si è impegnata ad adempiere nel suo regolamento di servizi ». Infatti, nessuna disposizione del contratto poneva a carico del distributore una tale consegna, egli non poteva quindi continuare l’esecuzione forzata di tale obbligo.
Pertanto, solo un’obbligazione prevista dal contratto può essere oggetto di esecuzione forzata in natura.
I ricorrenti contestavano inoltre alla Corte d’appello di aver respinto le loro richieste di risarcimento per il danno da ansia.
Su questo punto, la Corte di Cassazione ritiene che “risulta dagli articoli 1231-1 e 1240 del codice civile che costituisce un danno risarcibile l’ansia derivante dall’esposizione ad un rischio elevato di sviluppare una patologia grave ». Nel caso di specie, la Corte d’appello ha applicato il suo potere sovrano di valutazione degli elementi di prova che le sono stati trasmessi e ha ritenuto che tale pregiudizio non fosse dimostrato dai ricorrenti in sede di impugnazione. Essa ritiene che la Corte d’appello non si sia basata sull’incertezza della realizzazione del presunto rischio, ma sulla mancanza di prove di esposizione a tale rischio, e convalida, anche su questo punto, la decisione emessa dalla Corte d’appello.
Infine, la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta anche sulla questione se il creditore che non ha pagato in tutto o in parte il prezzo può adire il giudice con una richiesta di riduzione del prezzo.
In base ad un’analisi dei lavori preparatori e dei dibattiti parlamentari della legge del 20 aprile 2018, la Corte risponde positivamente a quest’ ultima questione. Essa conclude che la riduzione del prezzo può, in ogni caso, essere richiesta in giudizio. E che in ogni caso, le conseguenze pregiudizievoli di un rifiuto ingiustificato di pagare il prezzo dovuto potranno essere riparate con la concessione di un risarcimento danni.
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