Il calcolo dell'indennità dell'agente commerciale
Non è necessario, ai fini della valutazione dell'indennità di cessazione del contratto dell'agente commerciale, tenere conto delle circostanze successive alla cessazione del contratto, come la conclusione da parte dell'agente di un nuovo contratto al fine di prospettare la stessa clientela per un altro mandante.
Non è necessario, ai fini della valutazione dell'indennità di cessazione del contratto dell'agente commerciale, tenere conto delle circostanze successive alla cessazione del contratto, come la conclusione da parte dell'agente di un nuovo contratto al fine di prospettare la stessa clientela per un altro mandante.
Non è necessario, ai fini della valutazione dell’indennità di cessazione del contratto dell’agente commerciale, tenere conto delle circostanze successive alla cessazione del contratto, come la conclusione da parte dell’agente di un nuovo contratto al fine di prospettare la stessa clientela per un altro mandante.
Tale controversia riguarda la risoluzione di un contratto di agente commerciale tra la società Habilis e il suo agente, che è stato notificato il 4 dicembre 2020.
L’agente ha chiesto un risarcimento per il danno subito a seguito della violazione del suo contratto, ma la corte d’appello aveva limitato il risarcimento a 10.000 euro. L’agente ha quindi contestato tale decisione, sostenendo che ilIndennità di cessazione del contratto doveva essere calcolata sulla base dei redditi futuri persi a causa dello sfruttamento della clientela comune, e non su circostanze successive alla rottura, come l’assenza di clausola di non concorrenza o il fatto che abbia ritrovato un impiego.
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di cassazione invocato dall’agente, che si basava sull’articolo L.134-12 del Codice di commercio, che dispone:
“In caso di cessazione dei rapporti con il mandante, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità compensativa a titolo di risarcimento del danno subito.
L’agente commerciale perde il diritto al risarcimento se non ha notificato al mandante, entro un anno dalla cessazione del contratto, che intende far valere i propri diritti.
Anche gli aventi diritto dell’agente commerciale godono del diritto al risarcimento quando la cessazione del contratto è dovuta al decesso dell’agente. »
La Corte di Cassazione ricorda che da tale articolo risulta che la cessazione del contratto di agenzia commerciale dà diritto al risarcimento del danno derivante, per l’agente commerciale, dalla perdita per il futuro dei redditi derivanti dallo sfruttamento della clientela comune. Pertanto, ai fini della valutazione di tale danno, non è necessario tenere conto delle circostanze successive alla cessazione del contratto, come la conclusione da parte dell’agente di un nuovo contratto al fine di prospettare la stessa clientela per un altro mandante.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione rimprovera alla Corte d’Appello di aver fissato ilindennità di compensazione di rottura tenendo conto del fatto che il contratto non conteneva alcuna clausola di non concorrenza, e che l’agente ha ritrovato un impiego nello stesso ramo quasiimmediatamente e che non produceva alcun elemento sulle provvigioni che aveva percepito dopo la risoluzione del contratto.
Tali motivi, infatti, non sono idonei a valutare il danno derivante dalla cessazione del contratto di agenzia commerciale, che è costituito dalla perdita per il futuro dei proventi derivanti dallo sfruttamento della clientela comune.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Saint-Denis, ma solo per quanto riguarda la fissazione dell’indennità sostitutiva e le spese.
Come promemoria, la legge non stabilisce l’importo dell’indennità di cui beneficia in linea di principio l’agente commerciale al momento della cessazione del suo contratto. L’importo dell’indennità varia in particolare in funzione della durata dell’anzianità dei rapporti contrattuali e dell’importo del fatturato realizzato con il mandante.
Conformemente alla prassi, l’importo dell’indennità è generalmente pari all’importo delle provvigioni percepite nel corso degli ultimi due anni calcolate sulla media degli ultimi 3 anni di esecuzione del mandato (CA Paris, 2 novembre 2017, n. 16/13857; CA Versailles, 5 dicembre 2019, n. 18/07600), o a un importo inferiore se quest’ ultimo è durato meno di due anni.
I giudici di merito conservano un potere discrezionale sovrano (Cass. Com., 24 maggio 2011, n.10-14.224).
Perciò ecco un paio di esempi.
- 2 anni di provvigioni, per rapporti durati 12 anni (CA Montpellier, 8 ott 2019, n. 17/00417);
- 18 mesi di provvigioni, per un contratto durato 2 anni (CA Parigi, 25 maggio 2023, n. 20/13729);
- 12 mesi di provvigioni, per un contratto durato 12 mesi (CA Lyon, 27 ottobre 2022, n. 19/04567);
- 9 mesi di provvigioni, per un contratto durato 1 anno e mezzo (CA Poitiers, 7 novembre 2023, n. 22/01754).
Corte di Cassazione 29 gennaio 2025 Impugnazione n. 23-21.527
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