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Il calcolo di un annuncio di riduzione del prezzo deve essere basato sul prezzo precedente

In una sentenza del 26 settembre 2024, la CGUE afferma che l’annuncio di una riduzione di prezzo deve essere calcolato sulla base effettiva del prezzo precedente conformemente all'articolo 6 bis della direttiva 98/6.

Nell'ambito di questa causa, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è stata adita dal tribunale di Düsseldorf in Germania in merito alle pratiche pubblicitarie di Aldi.

In una sentenza del 26 settembre 2024, la CGUE afferma che l’annuncio di una riduzione di prezzo deve essere calcolato sulla base effettiva del prezzo precedente conformemente all’articolo 6 bis della direttiva 98/6.

Nell’ambito di questa causa, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è stata adita dal tribunale di Düsseldorf in Germania in merito alle pratiche pubblicitarie di Aldi.

Un’associazione di consumatori ha intentato un’azione contro Aldi per aver annunciato riduzioni di prezzo su prodotti alimentari utilizzando una percentuale, mentre la riduzione annunciata non veniva calcolato sul prezzo più basso praticato nei negozi Aldi nei 30 giorni precedenti l’annuncio, ma solo menzionato. L’associazione denuncia anche il fatto che ALDI presenti una riduzione di prezzo di un prodotto alimentare come “prezzo shock”, indicando un prezzo superiore a quello che era in vigore nei negozi negli ultimi 30 giorni.

Come promemoria, ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6, “qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un periodo determinato prima dell’applicazione della riduzione del prezzo“. La nozione di “prezzo anteriore” è definita dal paragrafo 2 del presente articolo come “il prezzo più basso applicato dal professionista in un periodo non inferiore a trenta giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo“.

Con due questioni pregiudiziali, il Tribunale di Düsseldorf ha chiesto alla CGUE se, nell’ambito di una 2 una riduzione di prezzo;, sotto forma di una percentuale o di un’indicazione pubblicitaria valorizzante come “prezzo shock”, il prezzo precedente menzionato nell’annuncio deve servire come base per il calcolo effettivo della riduzione annunciata ai sensi dell’articolo 6 bis della Direttiva 98/6/CE.

La CGUE risponde affermativamente e ha naturalmente ritenuto che un’altra interpretazione sarebbe contraria agli obiettivi di un’informazione chiara per i consumatori.

Di conseguenza, la lettura dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE richiede che una 2 una riduzione di prezzo;, sia essa espressa in percentuale o mediante un’indicazione valorizzante quale “prezzo shock”, sia determinata con riferimento effettivo al “prezzo anteriore”, definito come il prezzo più basso praticato negli ultimi trenta giorni.

La posta in gioco di questa sentenza risiede nel fatto che la CGUE prende la posizione di escludere l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2005/29 relative alle pratica commerciale sleale delle imprese nei confronti dei consumatori (paragrafo 28), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 di tale direttiva, che dispone che”in caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dei pratica commerciale sleale, queste altre regole prevalgono e si applicano a questi aspetti specifici ”.

Così, un annuncio di riduzione del prezzo può essere considerata illecita senza che sia necessario esaminarne il carattere ingannevole e per il solo fatto del mancato rispetto dell’articolo 6 bis della Direttiva 98/6/CE o dell’articolo L112-1-1 del codice del consumo nel diritto interno, mentre il codice del consumo francese include tuttavia l’informazione sui prezzi nei pratiche commerciali ingannevoli disciplinate dall’articolo L121-2 del Codice del Consumo

In conclusione, questa sentenza può portare ad interrogarsi sulla validità delle azioni future, per non conformità dell’annuncio di riduzione del prezzo all’articolo L112-1-1 del codice del consumo, sulla base specifica delle pratiche commerciali ingannevoli.

Riferimenti alla sentenza: CGUE 26 sett. 2024, Aldi Süd, causa C-330/23

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