La difficile rinuncia al risarcimento delle perdite del mandante
La Corte d’appello di Parigi non si accontenta di una clausola di rinuncia.
LaCorte d’appello di Parigi non si accontenta di una clausola di rinuncia.
Rinuncia all’indennizzo nell’ambito di un mandato
La società Eni France ha stipulato un accordo per la gestione di una stazione di servizio. La convenzione comportava, come spesso per le convenzioni relative alla gestione di stazioni di servizio, sia un mandato, per la distribuzione di prodotti petroliferi, e una locazione-gestione10% per gli altri prodotti La convenzione è stata successivamente risolta da Eni. La controparte ha quindi richiesto l’risarcimento delle perdite subite nell’esecuzione del mandato.
A titolo di promemoria, il Codice civile, attraverso il suo articolo 2000, stabilisce che il mandante deve indennizzare il mandatario per le perdite che ha subito in occasione della sua gestione, purché tali perdite non siano dovute ad imprudenza da parte del mandatario. Questo principio ha lo scopo di proteggere il mandatario assicurandogli un risarcimento per le perdite sostenute nell’esecuzione del suo carica. L’articolo 1999 del codice civile stabilisce lo stesso principio per il rimborso delle spese sostenute in occasione del mandato.
Una rinuncia all’indennizzo da inquadrare rigorosamente
È ammessa da tempo (Com 17 dic 1991, n. 89-21.356) la possibilità di rinunciare al beneficio di tali clausole, a condizione che la rinuncia sia inequivocabile e realizzata con piena cognizione di causa. Ciò ha portato, ad esempio, al rifiuto di applicare la rinuncia per il solo motivo che il contratto di mandato prevedeva una remunerazione forfettaria e comportava clausole particolarmente esplicite, riproducendo gli articoli a cui il mandatario rinuncia.
Nel caso di specie la convenzione conclusa prevedeva che si dovessero considerare le remunerazioni derivanti dall’insieme delle attività, sia ai sensi del carica che della locazione-gestione, nella loro interezza e che il gestore della stazione rinunciava al beneficio degli articoli 1999 e 2000 del codice civile.
Rinuncia all’indennizzo: Una clausola invalida in caso di ambiguità
La Corte d’appello, seguendo il Tribunale di primo grado, ha ritenuto che esistessero contraddizioni tra questa clausola di rinuncia e altre clausole del contratto che distinguevano le due retribuzioni. Tale contraddizione, trattandosi di un contratto di adesione, deve andare a beneficio del mandatario ai sensi dell’articolo 1190 del codice civile.
Inoltre, in qualità di mandante, Eni «manteneva il controllo dell’attività di vendita di carburanti, dei suoi oneri e dei suoi ricavi». Ora, i giudici fanno una correlazione tra la rinuncia allaindennizzo perdite ai rischi che deve sopportare il mandante. La giurisprudenza rifiuta quindi di far sostenere al mandatario, privandolo del suo diritto a indennizzo, un rischio legato a un elemento sotto il controllo del mandante, come confermato da questa sentenza.
È quindi essenziale, in caso di introduzione di tale clausola di rinuncia in contratti di carica, non solo per renderli particolarmente chiari ed espliciti, ma anche per garantire la coerenza del contratto con questo principio, non facendo in tal modo sopportare i rischi associati alle decisioni che sono di esclusiva competenza del mandante.
(CA Parigi, 8 gennaio 2025, n.23/01060)
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